Art. 6. Importazione temporanea L'importazione temporanea dei riproduttori di razza pura per manifestazioni tecnico espositive o sportive, per fecondazioni, aste, cure mediche, ecc., e' subordinata unicamente alla presentazione, all'atto delle operazioni doganali, del certificato genealogico, o copia dello stesso autenticata dall'autorita' emittente, o libretto segnaletico (passaporto) e di un apposito attestato rilasciato a seconda del caso, dal comitato organizzatore della manifestazione espositiva, dai centri ippici o societa' di corse di destinazione, dalla stazione di monta o di cura cui e' destinato il riproduttore.