Art. 6.
                       Importazione temporanea
   L'importazione  temporanea  dei  riproduttori  di  razza  pura per
manifestazioni tecnico espositive o sportive, per fecondazioni, aste,
cure  mediche,  ecc.,  e'  subordinata unicamente alla presentazione,
all'atto  delle  operazioni  doganali, del certificato genealogico, o
copia  dello  stesso autenticata dall'autorita' emittente, o libretto
segnaletico  (passaporto)  e  di  un  apposito attestato rilasciato a
seconda  del  caso,  dal  comitato organizzatore della manifestazione
espositiva,  dai  centri  ippici o societa' di corse di destinazione,
dalla stazione di monta o di cura cui e' destinato il riproduttore.