Art. 18. 
                          Misure finanziarie 
  1. Agli oneri conseguenti  all'attuazione  dell'articolo  15  della
presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in  ragione  d'anno  a
decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento
"Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito". 
  2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge
sono imputati ad apposito capitolo da istituire "per  memoria"  nello
stato di previsione del Ministero del tesoro alla  cui  dotazione  si
provvede,  in  considerazione  della  natura  della  spesa,  mediante
prelevamento dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e
d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.