Art. 9. 
                         Azione disciplinare 
  1. Il procuratore generale presso la  Corte  di  cassazione  per  i
magistrati ordinari o  il  titolare  dell'azione  disciplinare  negli
altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti  del
magistrato  per  i  fatti  che  hanno  dato   causa   all'azione   di
risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta, entro  due  mesi
dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la
facolta' del Ministro di grazia e giustizia di cui al  secondo  comma
dell'articolo 107 della Costituzione. 
  2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti,  su
istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa. 
  3. La disposizione  di  cui  all'articolo  2,  che  circoscrive  la
rilevanza della colpa ai casi di colpa grave  ivi  previsti,  non  si
applica nel giudizio disciplinare. 
 
          Nota all'art. 9: 
             Il  secondo  comma  dell'art.  107  della   Costituzione
          prevede che: 
          "Il Ministro della  giustizia  ha  facolta'  di  promuovere
          l'azione disciplinare".