Art. 3. Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'. 2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa. 3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili. 4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 14-septies del D.L. n. 663/1979, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, e' il seguente: "Art. 14-septies. - Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definita 'pensione non reversibile', e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dalla applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo. I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni. Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni e' fissato in L. 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Il limite di reddito di cui al comma precedente sara' rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando parzialmente l'accantonamento 'potenziamento del Corpo della guardia di finanza'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 656/1986, si veda nelle note all'art. 2.