Art. 3. 
Istituzione, misura e periodicita'  di  una  speciale  indennita'  in
                     favore dei ciechi parziali 
  1. A decorrere  dal  1  gennaio  1988,  ai  cittadini  riconosciuti
ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in  entrambi
gli  occhi  con  eventuale  correzione,  e'  concessa  una   speciale
indennita' non reversibile al solo titolo  della  minorazione  di  L.
50.000 mensili per dodici mensilita'. 
  2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio  agli  attuali
beneficiari  della  pensione  non  reversibile  di  cui  all'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e  a  domanda
negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo  alla  data
di presentazione della domanda stessa. 
  3. L'indennita' speciale di cui al comma  1  non  si  applica  alle
altre categorie di minorati civili. 
  4.  Per  gli  anni  successivi,  l'adeguamento   automatico   della
indennita' di cui al  comma  1  sara'  calcolato,  sulla  base  degli
importi  sopra  indicati  con  le  modalita'  previste  dal  comma  2
dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. 
 
          Note all'art. 3:
            -  Il  testo  dell'art.  14-septies del D.L. n. 663/1979,
          recante finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche'  proroga  dei  contratti  stipulati dalle pubbliche
          amministrazioni in base alla legge 1› giugno 1977, n.  285,
          sulla occupazione giovanile, e' il seguente:
             "Art.  14-septies.  -  Con  decorrenza  1›  luglio  1980
          l'importo mensile della pensione non reversibile  spettante
          ai  ciechi  civili  di cui all'art. 2 della legge 27 maggio
          1970, n. 382, e  successive  modificazioni,  nonche'  della
          pensione  di  invalidita'  di cui agli articoli 12, 13 e 17
          della  legge  30  marzo  1971,   n.   118,   e   successive
          modificazioni,  in  favore  dei  mutilati  e degli invalidi
          civili nei cui confronti sia stata accertata una  totale  o
          parziale  inabilita'  lavorativa, nonche' l'assegno mensile
          di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge
          26  maggio  1970,  n.  381, e successive modificazioni, che
          viene definita 'pensione non reversibile', e' elevato a  L.
          100.000    comprensive    dell'aumento    derivante   dalla
          applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica
          prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
             Le  pensioni di cui al comma precedente sono erogate per
          intero anche ai ciechi civili, ai mutilati,  agli  invalidi
          civili  e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
             I  benefici  di cui ai commi primo e secondo sono estesi
          ai ciechi titolari di pensione  di  cui  all'art.  1  della
          legge 27 maggio 1970, n.  382, minori di diciotto anni.
             Con decorrenza 1› luglio 1980 i limiti di redditi di cui
          agli articoli 6, 8 e 10 del  D.L.  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n. 114, e  successive  modificazioni,  sono  elevati  a  L.
          5.200.000   annui,  calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF  e
          rivalutabili annualmente secondo gli indici di  valutazione
          delle  retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
             Con  la  stessa decorrenza di cui al comma precedente il
          limite di reddito per il  diritto  all'assegno  mensile  in
          favore  dei  mutilati  e degli invalidi civili, di cui agli
          articoli 13 e 17 della legge  30  marzo  1971,  n.  118,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni e' fissato in L.
          2.500.000 annui,  calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF  con
          esclusione  del  reddito  percepito da altri componenti del
          nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
             Il  limite  di  reddito di cui al comma precedente sara'
          rivalutato  annualmente  sulla  base  degli  indici   delle
          retribuzioni   dei   lavoratori   dell'industria   rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
             Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
             All'onere  derivante  dalle  disposizioni  del  presente
          articolo valutato in lire 45 miliardi per l'anno  1980,  si
          provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo
          6856 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del  tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo utilizzando
          parzialmente  l'accantonamento  'potenziamento  del   Corpo
          della guardia di finanza'.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n.
          656/1986, si veda nelle note all'art. 2.