Art. 10. Reperimento dati per le analisi di sicurezza 1. Le analisi di cui agli articoli 5 e 6, relative ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente o alle conseguenze di incidente sulla popolazione e sull'ambiente, sono effettuate dal fabbricante anche sulla base dei dati disponibili presso la pubblica amministrazione ai quali il fabbricante puo' accedere. I dati si riferiscono a perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche, meteorologia, idrogeologia, densita' e distribuzione della popolazione, prevalenti attivita' socioeconomiche, caratteristiche del territorio ai fini dell'inquinamento. 2. Il fabbricante deve specificare la fonte dei dati utilizzati.