Art. 10.
            Reperimento dati per le analisi di sicurezza

1. Le analisi di cui agli articoli 5 e 6, relative ad eventi naturali
esterni  che  possono  causare  un  incidente  o  alle conseguenze di
incidente  sulla  popolazione  e  sull'ambiente,  sono effettuate dal
fabbricante  anche sulla base dei dati disponibili presso la pubblica
amministrazione  ai  quali  il  fabbricante  puo' accedere. I dati si
riferiscono  a  perturbazioni  geofisiche,  meteomarine e cerauniche,
meteorologia,    idrogeologia,   densita'   e   distribuzione   della
popolazione,  prevalenti  attivita'  socioeconomiche, caratteristiche
del territorio ai fini dell'inquinamento.
2. Il fabbricante deve specificare la fonte dei dati utilizzati.