Art. 11.
                          Norma transitoria

1.  Le  imprese  che  hanno  presentato  il  rapporto di sicurezza in
conformita'  all'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  in data 21
febbraio  1985, possono provvedere alle integrazioni dello stesso, ai
sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio 1988, n. 175, in sede di istruttoria svolta ai
sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  175  del  1988,  sempreche'  il  rapporto  sia  stato redatto con
metodologie  di  analisi  sostanzialmente  in  linea con gli allegati
tecnici  del  presente  decreto.  Negli altri casi l'integrazione del
rapporto di sicurezza deve avvenire nei termini di cui all'art. 7,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.
          Note all'art. 11:
          -  L'art.  7,  commi  3  e  4, del D.P.R. n. 175/1988 e' il
          seguente:
          3.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli
          impianti  industriali gia' in esercizio alla data di cui al
          comma  1,  i  fabbricanti  sono  tenuti  a  trasmettere  la
          notifica  di  cui  all'art.  4  entro  l'8 luglio 1989 e la
          dichiarazione di cui all'art. 6 entro il 31 dicembre 1990.
          4.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli 4 e 6 sono
          fatti  salvi  gli  adempimenti  gia'  posti  in  essere dai
          fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro della
          sanita'  del  21 febbraio 1985, e successive modificazioni,
          alla  data di entrata in vigore del presente decreto, salve
          le  eventuali  integrazioni  in  conformita' degli articoli
          stessi".
          - L'art. 18 del citato D.P.R. N. 175/1988 e' il seguente:
          Art.  18  sulle attivita' (Istruttoria). - 1. L'istruttoria
          industriale,   di   cui  all'art.  4,  e'  svolta  in  sede
          ministeriale  con  l'ausilio  degli  organi  tecnici di cui
          all'art. 14 e degli organi consultivi di cui all'art. 15.
          2.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
          della  sanita', designa, con l'assenso dell'Amministrazione
          di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva
          o  dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di
          cui  al  comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e
          di    ogni   altro   atto   connesso,   dandone   immediata
          comunicazione al fabbricante.
          3.     Il     responsabile    dell'istruttoria    trasmette
          immediatamente  il  rapporto  di  sicurezza,  eventualmente
          corredato dalla perizia giurata prevista dall'art. 9, comma
          3,  agli  organi tecnici di cui all'art. 14, i quali devono
          esprimere  la  loro  valutazione  richiedendo, se del caso,
          tramite   il  responsabile  dell'istruttoria,  informazioni
          complementari al fabbricante.
          4.  Il  responsabile  dell'istruttoria  acquisisce gli atti
          degli   organi   tecnici,   attraverso  una  conferenza  di
          servizio,   ovvero   con   altre  modalita'  funzionali  ed
          organizzative  che  di volta in volta appaiono necessrie in
          relazione   alla   complessita'   delle  indagini,  e  puo'
          avvalersi   anche  del  contributo  dei  competenti  organi
          locali.
          5.  Il  responsabile  dell'istruttoria,  trascorsi sessanta
          giorni  dalla  notifica  o  dalla data di ricevimento delle
          informazioni  complementari richieste, indice la conferenza
          di  servizio  di cui al comma 4, invitando i rappresentanti
          degli  organi  tecnici  di  cui  all'art. 14, e delle altre
          autorita'   interpellate,  nonche  i  rappresentanti  delle
          regioni   e   dei   comuni   interessti;  ne  raccoglie  le
          valutazioni  a  verbale e compila una relazione complessiva
          da  trasmettere,  entro  i successivi quindici giorni, agli
          organi  consultivi  di  cui  all'art.  15,  i quali, a loro
          volta,  si  pronunciano  entro  trenta giorni dalla data di
          ricevimento degli atti.
          6.  I  Ministeri  dell'ambiente  e  della  sanita',  previe
          intese,  forniscono  il supporto organizzativo e ausiliario
          ai responsabili dell'istruttoria.