Art. 11. Norma transitoria 1. Le imprese che hanno presentato il rapporto di sicurezza in conformita' all'ordinanza del Ministro della sanita' in data 21 febbraio 1985, possono provvedere alle integrazioni dello stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in sede di istruttoria svolta ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, sempreche' il rapporto sia stato redatto con metodologie di analisi sostanzialmente in linea con gli allegati tecnici del presente decreto. Negli altri casi l'integrazione del rapporto di sicurezza deve avvenire nei termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. Note all'art. 11: - L'art. 7, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 175/1988 e' il seguente: 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali gia' in esercizio alla data di cui al comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all'art. 4 entro l'8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all'art. 6 entro il 31 dicembre 1990. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti gia' posti in essere dai fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 21 febbraio 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le eventuali integrazioni in conformita' degli articoli stessi". - L'art. 18 del citato D.P.R. N. 175/1988 e' il seguente: Art. 18 sulle attivita' (Istruttoria). - 1. L'istruttoria industriale, di cui all'art. 4, e' svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'art. 14 e degli organi consultivi di cui all'art. 15. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', designa, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante. 3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'art. 9, comma 3, agli organi tecnici di cui all'art. 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari al fabbricante. 4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalita' funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessrie in relazione alla complessita' delle indagini, e puo' avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali. 5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all'art. 14, e delle altre autorita' interpellate, nonche i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessti; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all'art. 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. 6. I Ministeri dell'ambiente e della sanita', previe intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.