Art. 3.
             Esenzione dall'obbligo della dichiarazione

1.  Il  fabbricante  e' esentato dall'obbligo della dichiarazione, di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  qualora la quantita' di ogni
singola sostanza sia inferiore:
 a)  ad  un  quinto delle rispettive quantita' indicate nell'allegato
III  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175,  per  le  sostanze ivi elencate, ricomprese nell'allegato IV del
medesimo  decreto,  o  comunque non superiori alle quantita' indicate
per  le sostanze elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
 b)  per  le  altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato IV al
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988:
1) a 0,2 Kg per le sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;
2) a 50 kg per le sostanze molto tossiche;
3) a 500 kg per le sostanze tossiche;
4) a 1000 Kg per le sostanze capaci di esplodere.
          Note all'art. 3:
          -  Per  il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988 si veda
          nelle note alle premesse.
          -  Il  testo  degli  allegati  II,  III  e  IV al D.P.R. n.
          175/1988 e' il seguente: