Art. 3. Esenzione dall'obbligo della dichiarazione 1. Il fabbricante e' esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, qualora la quantita' di ogni singola sostanza sia inferiore: a) ad un quinto delle rispettive quantita' indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per le sostanze ivi elencate, ricomprese nell'allegato IV del medesimo decreto, o comunque non superiori alle quantita' indicate per le sostanze elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; b) per le altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988: 1) a 0,2 Kg per le sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche; 2) a 50 kg per le sostanze molto tossiche; 3) a 500 kg per le sostanze tossiche; 4) a 1000 Kg per le sostanze capaci di esplodere. Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988 si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli allegati II, III e IV al D.P.R. n. 175/1988 e' il seguente: