Art. 4. Verifica delle soglie 1. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi e' inferiore a 500 metri. 2. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato II, seconda colonna, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di depositi separati, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi e' inferiore a 500 metri. 3. Ai fini della verifica delle soglie di cui agli articoli 3 o 6, i quantitativi delle sostanze prese in considerazione si intendono riferiti ad un complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi e' inferiore a 100 metri. 4. Ai fini della verifica delle soglie dell'allegato II, prima colonna, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, o dell'articolo 6, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di depostiti separati, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi e' inferiore a 500 metri. 5. Ai fini della verifica delle soglie di cui al presente articolo: a) le distanze devono essere calcolate dal limite di batteria dell'impianto e dal perimetro del deposito; b) le quantita' da prendere in considerazione per i depositi sono le quantita' massime immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento; c) per le sostanze elencate isolatamente, nonche' ascrivibili ad una delle voci di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n 175, ed ai numeri 124, 125 e 150 dell'allegato III al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, la quantita' deve essere sommata a quella di eventuali altre sostanze ricadenti nella voce stessa.