Art. 4.
                        Verifica delle soglie

1.  Ai  fini della verifica della soglia dell'allegato III al decreto
del   Presidente   della   Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  i
quantitativi  delle  sostanze  riferibili  ad  una  singola  voce  si
intendono per complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti
al  medesimo  fabbricante,  se la distanza tra di essi e' inferiore a
500 metri.
2.  Ai  fini  della  verifica  della soglia dell'allegato II, seconda
colonna,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.  175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce
si  intendono  per  complesso  di  depositi separati, appartenenti al
medesimo  fabbricante,  se la distanza tra di essi e' inferiore a 500
metri.
3.  Ai fini della verifica delle soglie di cui agli articoli 3 o 6, i
quantitativi  delle  sostanze  prese  in  considerazione si intendono
riferiti   ad   un   complesso   di  impianti  e  depositi  connessi,
appartenenti  al  medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi e'
inferiore a 100 metri.
4.  Ai  fini  della  verifica  delle  soglie  dell'allegato II, prima
colonna,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.  175,  o dell'articolo 6, i quantitativi delle sostanze riferibili
ad una singola voce si intendono per complesso di depostiti separati,
appartenenti  al  medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi e'
inferiore a 500 metri.
5. Ai fini della verifica delle soglie di cui al presente articolo:
 a)  le  distanze  devono  essere  calcolate  dal  limite di batteria
dell'impianto e dal perimetro del deposito;
 b) le quantita' da prendere in considerazione per i depositi sono le
quantita' massime immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento;
 c) per le sostanze elencate isolatamente, nonche' ascrivibili ad una
delle  voci  di  cui  ai numeri 1 e 2 dell'allegato II al decreto del
Presidente  della Repubblica 17 maggio 1988, n 175, ed ai numeri 124,
125  e 150 dell'allegato III al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, la quantita' deve essere sommata a quella
di eventuali altre sostanze ricadenti nella voce stessa.