Art. 5. Modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti. Notifica 1. Il rapporto di sicurezza allegato alla notifica, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere predisposto secondo le modalita' indicate nell'allegato I. Nota all'art. 5. Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 175/1988 e' il seguente: Art. 5 (Contenuto delle notifica). - 1. Alla notifica di cui all'art. 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi: a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti: 1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V; 2) la fase dell'attivita' in cui esse intervengano o possono intervenire; 3) la quantita' (ordine di grandezza); 4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento; 5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili; 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, puo' influire sul rischio potenziale dell'attivita' industriale in questione; b) informazioni relative agli impianti concernenti: 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonche le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo; 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio; 3) la descrizione generale dei processi tecnologici; 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste; 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente; 6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti; c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti: 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidenti rilevante; 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorita' competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'estero dello stabilimento; 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonche per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorita' competente; d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attivita' esercitata.