Art. 5.
   Modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti.
                              Notifica

1.   Il   rapporto  di  sicurezza  allegato  alla  notifica,  di  cui
all'articolo  5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988,  n.  175, deve essere predisposto secondo le modalita' indicate
nell'allegato I.
          Nota all'art. 5.
          Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 175/1988 e' il seguente:
          Art.  5  (Contenuto  delle notifica). - 1. Alla notifica di
          cui   all'art.  4  deve  essere  allegato  un  rapporto  di
          sicurezza contenente i seguenti elementi:
           a)   informazioni   relative   alle   sostanze   riportate
          rispettivamente   nell'allegato   II  e  nell'allegato  III
          concernenti:
          1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
          2)  la  fase  dell'attivita'  in  cui  esse  intervengano o
          possono intervenire;
          3) la quantita' (ordine di grandezza);
          4)  il  comportamento  chimico  e/o fisico nelle condizioni
          normali di utilizzazione durante il procedimento;
          5)  le  forme  in cui possono presentarsi o trasformarsi in
          caso di anomalie prevedibili;
          6)  le  altre  sostanze  pericolose  la cui presenza, anche
          eventuale,    puo'    influire   sul   rischio   potenziale
          dell'attivita' industriale in questione;
          b) informazioni relative agli impianti concernenti:
          1)   la   loro   ubicazione,  le  relative  caratteristiche
          idrogeologiche  e  sismiche,  le  condizioni meteorologiche
          dominanti,  nonche  le  fonti  di  pericolo imputabili alla
          situazione del luogo;
          2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli
          esposti al rischio;
          3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
          4)  la  descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal
          punto vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle
          condizioni  che  rendono  possibile  il  verificarsi  di un
          incidente  rilevante e delle misure di prevenzione adottate
          o previste;
          5)  le misure prese per assicurare che siano disponibili in
          ogni  momento  i  mezzi  tecnici necessari per garantire il
          funzionamento  degli  impianti in condizioni di sicurezza e
          per far fronte a qualsiasi inconveniente;
          6)  le  cautele  operative  da  usare  in caso di incidenti
          rilevanti;
           c)   informazioni  relative  ad  eventuali  situazioni  di
          incidente rilevante concernenti:
          1)   i  piani  di  emergenza,  compresa  l'attrezzatura  di
          sicurezza,  i  sistemi  di  allarme e i mezzi di intervento
          previsti   all'interno   dello   stabilimento  in  casi  di
          incidenti rilevante;
          2)   qualsiasi   informazione   necessaria  alle  autorita'
          competenti  per  consentire  l'elaborazione  dei  piani  di
          emergenza all'estero dello stabilimento;
          3)  il  nome della persona o delle persone responsabili per
          la  sicurezza  e  per  l'attuazione  dei piani di emergenza
          interni,  nonche per la comunicazione immediata al prefetto
          ed all'autorita' competente;
           d)  indicazione  del  fabbricante sul se e su quali misure
          assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona,
          a   cose   e   all'ambiente  abbia  adottato  in  relazione
          all'attivita' esercitata.