Art. 6.
   Modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti.
                            Dichiarazione

1.  La  dichiarazione  deve  essere  predisposta secondo le modalita'
indicate nel capitolo 1 dell'allegato III.
2.  Il  fabbricante  e' tenuto ad effettuare, secondo le modalita' di
cui   al   capitolo   2  dell'allegato  III,  le  analisi  idonee  ad
identificare  i tipi di incidenti, definire le quantita' di materia e
di  energia  che  possono  essere  rilasciate  in  casi di incidente,
nonche'   le   conseguenze   immediate   e   differite  degli  eventi
identificati  sui  lavoratori,  sulla  popolazione  e  sull'ambiente,
qualora la quantita' di ogni singola sostanza sia:
 a) piu' del 60 per cento delle quantita' di soglia dell'allegato III
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
per complesso di impianti e depositi connessi;
 b)  oppure  piu' del 35 per cento delle quantita' di soglia definite
nella seconda colonna dell'allegato II al decreto del Presidente
 della  Repubblica  n.  175  del  1988,  per  complesso  di  depositi
 separati;
c) oppure piu' di 0,6 Kg di sostanze cancerogene molto tossiche o
tossiche;
 d) oppure piu' di 150 Kg di sostanze molto tossiche;
 e) oppure piu' di 1500 kg di sostanze tossiche:
 f) oppure piu' di 3 t per le sostanze capaci di esplodere.