Art. 6. Modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti. Dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere predisposta secondo le modalita' indicate nel capitolo 1 dell'allegato III. 2. Il fabbricante e' tenuto ad effettuare, secondo le modalita' di cui al capitolo 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, definire le quantita' di materia e di energia che possono essere rilasciate in casi di incidente, nonche' le conseguenze immediate e differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora la quantita' di ogni singola sostanza sia: a) piu' del 60 per cento delle quantita' di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi; b) oppure piu' del 35 per cento delle quantita' di soglia definite nella seconda colonna dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, per complesso di depositi separati; c) oppure piu' di 0,6 Kg di sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche; d) oppure piu' di 150 Kg di sostanze molto tossiche; e) oppure piu' di 1500 kg di sostanze tossiche: f) oppure piu' di 3 t per le sostanze capaci di esplodere.