Art. 7.
             Adozione di appropriate misure di sicurezza

1.  Il  fabbricante  nelle  analisi  di  cui agli articoli 5 e 6, con
riferimento  all'allegato  II,  puo',  indicando  i  relativi fattori
compensativi:
 a)  segnalare  le  misure  integrative  di sicurezza gia' adottate e
mantenute efficienti;
 b)  presentare un progetto di adeguamento dell'attivita' industriale
ai  fini  della  sicurezza, precisando i tempi occorrenti per rendere
operanti le procedure ed i sistemi di sicurezza previsti.
2.  Gli  elementi  dedotti  dal  comma  1,  oppure  ricavabili  dalle
soluzioni   migliorative   introdotte   a   seguito  dell'analisi  di
sicurezza,  sono  presi  in  considerazione in sede di istruttoria ai
fini della valutazione complessiva della sicurezza dell'impianto.
3.  L'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica i
poteri  dell'autorita'  di indicare misure integrative e di procedere
ad  ispezioni  ai  sensi  degli  articoli 16, 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche ai fini del
controllo sulla esecuzione del progetto.
          Nota all'art. 7:
          Il  testo degli articoli 16, 19 e 20 del D.P.R. n. 175/1988
          p il seguente:
          Art. 16 (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni:
           a)   partecipano  all'attivita'  degli  organi  consultivi
          indicati nell'art. 15;
           b)  ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'art.
          6 e i progetti di nuovi impianti di cui all'art. 9;
           c)  formulano,  in  ordine  ai progetti di nuovi impianti,
          sottoposti    all'obbligo   di   dichiarazione,   eventuali
          osservazioni   e  proposte  integrative,  anche  istituendo
          opposite    conferenze    con    la    partecipazione   dei
          rappresentanti  degli  enti  locali  e  organismi  pubblici
          interessati;
           d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata
          con  le eventuali osservazioni di cui alla lettere c), alle
          autorita'   competenti   a   rilasciare   autorizzazioni  o
          concessioni per l'esercizio dell'attivita' industriale;
           e)   chiedono,   relativamente  agli  impianti  esistenti,
          sottoposti    all'obbligo   di   dichiarazione,   eventuali
          informazioni   supplementari  e,  se  del  caso,  formulano
          osservazioni  circa  le  misure  integrative o modificative
          esclusivamente  a  seguito di ispezione collegiale da parte
          dei  rappresentanti  degli  enti  locali  e degli organismi
          pubblici interessati;
           f) comunicano ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente i
          risultati  dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della
          predisposizione  dell'inventario  nazionale delle attivita'
          industriali a rischio di incidente rilevante;
           g) vigilano affinche il fabbricante soggeto all'obbligo di
          notifica  o  di dichiarazione nell'esercizio dell'attivita'
          industriale  mantenga  costantemente le misure di sicurezza
          stabilite per la prevenzione degli incidenti;
           h) disciplinano le modalita' di esercizio delle competenze
          attribuite.
          Art.  19  (Provvedimenti adottati). - 1. Acquisiti gli atti
          istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          formula   le   conclusioni   sul   rapporto  di  sicurezza,
          indicando,  se  del caso, le eventuali misure integrative o
          modificative  ed  i  tempi  entro i quali il fabbricante e'
          tenuto  ad adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate
          con  riferimento  alle norme generali di sicurezza previste
          dall'art.  12,  comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle
          norme  vigenti,  e comunque con riferimento a specifiche ed
          individuate esigenze connesse al caso concreto.
          2.  Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse
          alle  regioni,  perche'  provvedano  alla  vigilanza  sullo
          svolgimento dell'attivita' industriale, nonche' al prefetto
          competente,  ai  fini  della  predisposizione  del piano di
          emergenza esterna.
          3.  Avverso  la  determinazione  di  misure  integrative  e
          modificative  di  cui  al  comma  1,  il  fabbricante  puo'
          proporre  ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla
          comunicazione,   depositando   presso  il  Ministero  della
          sanita'.  Il  ricorso  e'  deciso  con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          sentiti   i   Ministri   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.
          Il   ricorso   sospende   il  termine  entro  il  quale  il
          fabbricante deve adeguardi.
          4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi
          del  comma  1, costituiscono, se necessario, variante della
          concessione edilizia rilasciata dal sindaco
          Art.  20  (Funzioni  ispettive).  -  1.  Ferme  restando le
          attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
          territoriali  e  locali,  definite  dalla legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  e  dalla vigente legislazione, le funzioni
          ispettive  per  l'applicazione del presente decreto possono
          essere  altresi'  esercitate  da  funzionari  nominati  dal
          Ministro  dell'ambiente e del Ministro della sanita', anche
          congiuntamente,  nell'amobito  del  personale dell'Istituto
          superiore   di  Sanita',  dell'Istituto  Superiore  per  la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro e dei vigili del
          fuoco  del  Ministero  dell'Ambiente  e del Ministero della
          Sanita', d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza.
          2.  Gli  ispettori  possono accedere a tutti gli impianti e
          sedi  di  attivita' di cui al presente decreto e richiedere
          tutti  i dati, le informazioni ed i documenti necessari per
          l'espletamento  delle  loro  funzioni.  Essi sono muniti di
          documenti  di riconoscimento rilasciato dalle autorita' che
          li  hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.
          3.  Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle
          proprie competenze, avvalendosi di proprio personale"