Art. 8.
             Informazione e addestramento del personale

1.  Il  fabbricante  nella  notifica  o  nella  dichiarazione  indica
altresi'  le  modalita' con le quali ha provveduto all'informazione e
all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo:
 a)  alla  realizzazione  di nuovi impianti o alla modifica di quelli
esistenti;
 b)  all'esercizio degli impianti, alla presenza di guasti e di linee
contenenti sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro;
 c)  agli  incidenti  o  alle anomalie verificatesi in impianti dello
stesso tipo;
 d)  alle  procedure  operative adottate, ai manuali utilizzati ed al
loro aggiornamento;
 e) alle norme di sicurezza ed alla loro applicazione.
2.  Il  fabbricante  nella  notifica  o  nella  dichiarazione  indica
altresi':
 a)  il livello di qualificazione professionale del personale addetto
al controllo ed alla sicurezza;
 b)  le  modalita'  di  addestramento  del  medesimo  personale sugli
impianti e presso centri di formazione specializzati;
 c) i criteri per l'aggiornamento del personale;
 d)  le  modalita' di informazione delle rappresentanze sindacali, in
conformita' con quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.