Art. 8. Informazione e addestramento del personale 1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresi' le modalita' con le quali ha provveduto all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo: a) alla realizzazione di nuovi impianti o alla modifica di quelli esistenti; b) all'esercizio degli impianti, alla presenza di guasti e di linee contenenti sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro; c) agli incidenti o alle anomalie verificatesi in impianti dello stesso tipo; d) alle procedure operative adottate, ai manuali utilizzati ed al loro aggiornamento; e) alle norme di sicurezza ed alla loro applicazione. 2. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresi': a) il livello di qualificazione professionale del personale addetto al controllo ed alla sicurezza; b) le modalita' di addestramento del medesimo personale sugli impianti e presso centri di formazione specializzati; c) i criteri per l'aggiornamento del personale; d) le modalita' di informazione delle rappresentanze sindacali, in conformita' con quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.