Art. 9.
                 Sistemi di protezione del personale

1.  Il  fabbricante  nella  notifica o nella dichiarazione descrive i
sistemi  di  protezione  del  personale, nonche' le disponibilita' di
tali  sistemi  e  le  istruzioni  date  per assicurare il loro uso in
conformita' con la normativa vigente.