Art. 5. Centri di altissima specializzazione all'estero 1. Ai fini del presente decreto e' da considerarsi centro di altissima specializzazione la struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento sanitario italiano. 2. La valutazione della sussistenza dei predetti requisiti e' rimessa al centro regionale di riferimento territorialmente competente.