Art. 7 
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina 
 
  1. L'abilitazione tecnica  all'esercizio  della  professione,  come
guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue
mediante la frequenza degli  appositi  corsi  teorico-pratici  ed  il
superamento dei relativi esami. 
  2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto  la  vigilanza
della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide. 
  3.   Ciascun   collegio   regionale    puo'    altresi'    affidare
l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di  cui
all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra
regione. 
  4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un  comune  della
rispettiva regione che abbiano l'eta' prescritta per l'iscrizione nel
relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide  alpine-maestri  di
alpinismo, abbiano  effettivamente  esercitato  la  professione  come
aspiranti guida per almeno due anni. 
  5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni. 
  6. Le commissioni esaminatrici  sono  nominate  dal  direttivo  del
collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono  composte  di
esperti delle materie insegnate nei corsi e di  guide  alpine-maestri
di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. 
Esse  sono  presiedute  da  una  guida  alpina-maestro  di  alpinismo
designata dal  collegio  nazionale  delle  guide.  Un  componente  e'
nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo  nell'ambito  di
una  terna  di  nomi  designati  dalla  presidenza  del  Club  alpino
italiano. 
  7. I programmi dei corsi e i criteri per le  prove  di  esame  sono
definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati
dal Ministro del turismo e dello spettacolo. 
  8. Le funzioni  di  istruttore  tecnico  nei  corsi  sono  affidate
esclusivamente  a  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  che  abbiano
conseguito il  diploma  di  istruttore  di  guida  alpina-maestro  di
alpinismo, rilasciato a seguito della  frequenza  di  appositi  corsi
organizzati dal collegio nazionale delle guide. 
  9. Le  spese  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di  cui  al
presente articolo sono a carico delle rispettive regioni  nell'ambito
dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.