Art. 2.
  1.  Per  quanto  previsto  dell'art.  4,  comma  1, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio  1987,  n.  14,  ai  fini  del
requisito  di  cinque  anni  di servizio presso amministrazioni dello
Stato o altre pubbliche amministrazioni e' utile  anche  il  servizio
prestato in posizioni non di ruolo.
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
             Il  testo  dell'art.  4  del  D.P.R.  n.  14/1987, e' il
          seguente:
             "Art. 4. - La stessa efficacia giuridica e' riconosciuta
          al diploma di assistente sociale, comunque  conseguito,  di
          coloro  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le
          amministrazioni   dello   Stato   o  altre  amministrazioni
          pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un
          quinquennio presso le predette amministrazioni.
             2.  Gli  effetti  suindicati  si  estendono a coloro che
          verranno assunti dalle amministrazioni  dello  Stato  o  da
          altre   amministrazioni   pubbliche  in  esito  a  concorsi
          espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             3.  Per  gli interessati che non siano in possesso di un
          titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado,
          il  suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del
          mantenimento nell'attuale posizione di impiego".