Art. 3.
  1.  Il  termine  di  tre  anni  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  per
la  convalida  dei  titoli  rilasciati  nel precedente ordinamento e'
prorogato per un ulteriore periodo di un anno.
  2.   Il  Ministro  competente  detta,  con  propria  ordinanza,  le
istruzioni  necessarie  per  lo  svolgimento   della   procedura   di
convalida.
 
          Nota all'art. 3, comma 1:
             Il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.  14/1987, e' il
          seguente:
             "Art.  5.  -  Entro  tre  anni  dalla data di entrata in
          vigore del presente  decreto,  le  scuole  dirette  a  fini
          speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i
          titoli rilasciati nel precedente ordinamento  in  esito  ai
          corsi  di  assistenti  sociali  per  la durata triennale, o
          almeno  biennale  fino  al  1959,  da  enti  e  istituzioni
          pubbliche  e  private,  ove gli interessati sostengano, con
          esito positivo, la discussione di una tesi e  un  colloquio
          sulle materie professionali di servizio sociale.
             2.  Gli  interessati dovranno presentare alla scuola che
          effettua l'esame di convalida il diploma di  maturita',  il
          documento  (diploma  o  certificato)  di  conseguimento del
          titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami
          e  dei  tirocini sostenuti, nonche' il titolo della tesi di
          diploma a suo tempo discussa".