Art. 4.
  1.  Il  regime  transitorio  di  cui  all'art.  6  del  decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il
tempo  strettamente  necessario al regolare completamento degli studi
da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di  corso
per gli anni accademici fino al 1988-89 incluso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 luglio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  FORMICA, Ministro del lavoro
                                  CIRINO POMICINO, Ministro della
                                  funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1989
  Atti di Governo, registro n. 78, foglio 37
 
          Nota all'art. 4, comma 1:
             Il  testo  dell'art.  6  del  D.P.R.  n.  14/1987, e' il
          seguente:
             "Art.  6.  - 1. Al fine di attuare il graduale passaggio
          dal precedente al nuovo ordinamento, e' consentito, per  un
          periodo  di  tempo  limitato  al completamento dei corsi da
          parte degli allievi gia' iscritti, il  funzionamento  delle
          attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del
          Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee
          per  la disponibilita' di attrezzature, personale e mezzi e
          per l'ordinamento degli studi,  che  deve  essere  conforme
          alle  prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della
          pubblica istruzione previsto dall'art. 3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le
          scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti
          sociali.
             2.  Le  scuole  interessate  devono  presentare domanda,
          entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del  decreto  ministeriale  di  cui  al  citato  art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
          162, per ottenere la dichiarazione di idoneita'.
             3.  L'attivita' delle scuole di cui al presente articolo
          si svolge sotto la vigilanza del Ministero  della  pubblica
          istruzione,   che   a   tal   fine   puo'  avvalersi  delle
          universita'.
             4.  Ai  diplomi  rilasciati in applicazione dei predetti
          commi e'  riconosciuta  l'efficacia  giuridica  di  cui  al
          presente decreto".