Art. 4. 1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al regolare completamento degli studi da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di corso per gli anni accademici fino al 1988-89 incluso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 luglio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia GAVA, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro del lavoro CIRINO POMICINO, Ministro della funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio 37
Nota all'art. 4, comma 1: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 14/1987, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, e' consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi gia' iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilita' di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali. 2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneita'. 3. L'attivita' delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine puo' avvalersi delle universita'. 4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei predetti commi e' riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto".