Art. 7.
1.  L'esecuzione  delle  opere  edilizie di cui all'articolo 2 non e'
soggetta  a  concessione  edilizia  o  ad  autorizzazione.   Per   la
realizzazione  delle  opere  interne,  come definite dall'articolo 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a),  contestualmente  all'inizio
dei  lavori,  in  luogo  di quella prevista dal predetto articolo 26,
l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a  firma  di  un
professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio,  si
applicano   le   disposizioni   relative  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (b),  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
 
          (a)  Il testo dell'art. 26 della legge n. 47/1985 (Norme in
          materia di controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
          sanzioni,  recupero e sanatoria delle opere edilizie) e' il
          seguente:
          "Art.  26  ((  Opere  interne  )).  -  Non  sono soggette a
          concessione ne' ad autorizzazione  le  opere  interne  alle
          costruzioni  che  non  siano in contrasto con gli strumenti
          urbanistici  adottati  o  approvati  e  con  i  regolamenti
          edilizi  vigenti, non comportino modifiche della sagoma ne'
          aumento delle superfici utili e  del  numero  delle  unita'
          immobiliari,  non  modifichino  la destinazione d'uso delle
          costruzioni e delle singole unita' immobiliari, non rechino
          pregiudizio   alla  statica  dell'immobile  e,  per  quanto
          riguarda gli immobili compresi  nelle  zone  indicate  alla
          lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
          1968, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  16
          aprile   1968,  rispettino  le  originarie  caratteristiche
          costruttive.
          Nei  casi  di  cui  al  comma  precedente,  contestualmente
          all'inizio  dei   lavori,   il   proprietario   dell'unita'
          immobiliare  deve  presentare  al  sindaco una relazione, a
          firma di un professionista  abilitato  alla  progettazione,
          che  asseveri  le  opere  da  compiersi e il rispetto delle
          norme  di  sicurezza  e  delle   norme   igienico-sanitarie
          vigenti.
          Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
          nel caso di immobili vincolati  ai  sensi  delle  leggi  1
          giugno  1939,  n.  1089,  e  29  giugno  1939,  n.  1497, e
          successive modificazioni ed integrazioni".
          (b)  Il  testo  dell'art. 48 della legge n. 457/1978 (Norme
          per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
          "Art.  48  ((  Disciplina  degli interventi di manutenzione
          straordinaria)).  -  Per  gli  interventi  di  manutenzione
          straordinaria   la  concessione  prevista  dalla  legge  28
          gennaio 1977, n.  10, e' sostituita da  una  autorizzazione
          del sindaco ad eseguire i lavori.
          Per  gli  interventi  di manutenzione straordinaria che non
          comportano  il  rilascio   dell'immobile   da   parte   del
          conduttore,  l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma
          precedente si intende accolta qualora  il  sindaco  non  si
          pronunci  nel  termine  di  novanta  giorni. In tal caso il
          richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al
          sindaco del loro inizio.
          Per  le  istanze  presentate  prima  dell'entrata in vigore
          della presente legge, il termine di cui al precedente comma
          decorre da tale data.
          La  disposizione  di cui al precedente secondo comma non si
          applica per gli interventi su edifici soggetti  ai  vincoli
          previsti  dalle  leggi  1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
          1939, n. 1497".