Art. 7.
                       Composizione e funzioni
                del Comitato tecnico di coordinamento
  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  della  salute il Comitato
tecnico  di coordinamento, che svolge le attivita' previste dal punto
1.7   dell'allegato   I.   I   componenti  del  Comitato  tecnico  di
coordinamento  sono  nominati  con decreto del Ministro della salute,
durano  in  carica  tre  anni e possono essere riconfermati. Per ogni
componente titolare e' nominato un supplente.
  2. Il Comitato tecnico di coordinamento e' composto da:
    a) un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di
presidente;
    b) un  membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
    c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
    d) un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze;
    e) un   membro  designato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie;
    f) un membro designato dal Centro nazionale sostanze chimiche;
    g) un   membro   designato   dall'Agenzia   per   la   protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
    h) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome su indicazione della
Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome.
  3.  Nella  prima  seduta,  il  Comitato  tecnico  di  coordinamento
disciplina il proprio funzionamento.
  4. Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione
del  presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta
di uno dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre.
  5.  Le  attivita'  di  segreteria  sono  assicurate dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria.
  6.  Ai  componenti  del Comitato di cui al presente articolo non e'
corrisposto   alcun   emolumento,   indennita',   o  rimborso  spese.
All'istituzione  e al funzionamento del suddetto Comitato si provvede
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.