Art. 7. Composizione e funzioni del Comitato tecnico di coordinamento 1. E' istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico di coordinamento, che svolge le attivita' previste dal punto 1.7 dell'allegato I. I componenti del Comitato tecnico di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente. 2. Il Comitato tecnico di coordinamento e' composto da: a) un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di presidente; b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico; d) un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze; e) un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie; f) un membro designato dal Centro nazionale sostanze chimiche; g) un membro designato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; h) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su indicazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome. 3. Nella prima seduta, il Comitato tecnico di coordinamento disciplina il proprio funzionamento. 4. Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta di uno dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre. 5. Le attivita' di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria. 6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento del suddetto Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.