(parte 3)

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          Nota all'art. 2, comma 291:
              -  La  legge  5 febbraio  1992,  n.  139,  e successive
          modificazioni  reca:  «Interventi  per  la  salvaguardia di
          Venezia e della sua laguna» ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42.
          Nota all'art. 2, comma 293:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 7 agosto
          1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di riferimento dei
          contributi,  entrate  pubblicitarie  che non superino il 30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) (abrogata);
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) (abrogata).
              2-bis.  I contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter.  I contributi previsti dalla presente legge, con
          esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
          comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici   e   alle   emittenti  radiotelevisive,  comunque
          costituite,  che  editino giornali quotidiani o trasmettano
          programmi  in  lingua  francese,  ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie  non  editino  altri giornali quotidiani o che
          non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano
          i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del
          comma 2    del    presente    articolo.    Alle   emittenti
          radiotelevisive  di  cui al periodo precedente i contributi
          sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro
          per  ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal
          1° gennaio  2002  i  contributi di cui ai commi 8 e 11 e in
          misura,  comu nque, non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi ai giornali
          quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
          che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
          di   cui  alle  lettere b), c), d)  e g)  del  comma 2  del
          presente   articolo.  Tali  imprese  devono  allegare  alla
          domanda   i   bilanci   corredati   da   una  relazione  di
          certificazione  da  parte  di societa' abilitate secondo la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
              2-quater.  Le  norme  previste  dal presente art. per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
          e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
          per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
          periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
              2-quinquies.  Per  la  concessione  dei contributi alle
          emittenti  radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
          conto  soltanto  dei  seguenti  criteri,  e  cio' in via di
          interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
                a) devono  trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e
          le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione
          programmi  in  lingua  francese,  ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e  Trentino-Alto  Adige,  almeno  in  parte  prodotti dalle
          stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
                b) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1,
          commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio
          2001,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
                c) l'importo  complessivo  di  2  milioni di euro per
          ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno
          per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
          emittenti  radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
          spettante  alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, tra le
          emittenti  radiofoniche  stesse, ai sensi e per gli effetti
          del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle
          comunicazioni   1° ottobre   2002,   n.  225,  adottato  in
          attuazione  dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre
          2001,   n.  448,  mentre  e'  suddivisa  tra  le  emittenti
          televisive stesse ai sensi della presente legge.
              3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
          euro  per  copia  stampata  fino a 30.000 copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis.  Qualora  le  societa'  di  cui al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4.  La  commissione  di  cui  all'art.  54  della legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  p  er  cento dei costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6.  Ove  nei  dieci  anni dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell 'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7.  I  contributi  di cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e  comunque  non superiore a lire 2 miliardi
          per ciascuna impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1)  lire  500  milioni  all'anno da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2)  lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3)  lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9.  L'ammontare  totale  dei  contributi  previsti  dal
          comma 8  non  puo'  comunque  superare  il 60 per cento dei
          costi  risultanti  dal bilancio, dei costi come determinati
          dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
          500  milioni  per  i  quotidiani  e  lire 600 milioni per i
          periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11.   A   decorrere  dall'anno  1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis. (abrogato).
              11-ter.  A  decorrere  dall'anno 1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma imprese   collegate   con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12.  La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
          Note all'art. 2, comma 294:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1246, dell'art. 1,
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «1246.  Con  riferimento  ai  contributi  di  cui  agli
          articoli 3,  4,  7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
          successive  modificazioni,  nonche'  all'art.  23, comma 3,
          della   legge   6 agosto   1990,   n.   223,  e  successive
          modificazioni, e all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio
          2004,  n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,
          mediante  il  riparto  percentuale  dei  contributi tra gli
          aventi  diritto.  In  questo  caso  le  quote restanti sono
          erogate  anche  oltre  il  termine  indicato  dall'art.  1,
          comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
              -  Per  il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
          n. 250 si veda la nota all'art. 2 comma 293.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 4, della gia' citata
          legge n. 250, del 1990:
              «Art.  4.  -  1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2.   A   decorrere   dall'anno  1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3.  Le  imprese  di  cui  al comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4.  I  metodi  e  le  procedure  per l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 23, della
          legge  6 agosto  1990,  n.  223  e successive modificazioni
          (Disciplina   del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e
          privato):
              «3.  Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  7,00  e  le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              - Si  riporta il testo del comma 13, dell'art. 7, della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13.  L'accesso  alle  provvidenze  di  cui all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Note all'art. 2, comma 295:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  11,  della  legge
          25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
          n.   416,  recante  disciplina  delle  imprese  editrici  e
          provvidenze per l'editoria):
              «Art.   11   (Contributi  ad  imprese  radiofoniche  di
          informazione). - 1. Le  imprese  di  radiodiffusione sonora
          che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
          trasmessa  presso il competente tribunale e che trasmettano
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          letterari,  per  non  meno  del  25  per cento delle ore di
          trasmissione  comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno
          diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
                a) alle  riduzioni  tariffarie  di  cui  all'art. 28,
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite;
                b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di tre agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.
              2. Alle   imprese  radiofoniche  che  risultino  essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento, le quali:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari  per  non meno del 30 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9;
          viene  corrisposto  a cura del Servizio dell'Editoria della
          Presidenza  del  Consiglio,  ai  sensi della legge 5 agosto
          1981,  n.  416,  per il quinquennio 1986-1990 un contributo
          annuo  fisso  pari  al  70  per cento della media dei costi
          risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi avendo
          riferimento  per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
          1986,  inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
          due miliardi.
              3. Le  imprese  di  cui  al  precedente  comma 2  hanno
          diritto  alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n.  416,  applicate  con  le stesse
          modalita'  anche  ai  consumi di energia elettrica, nonche'
          alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e
          al  rimborso  previsto  dalla  lettera b)  del  comma 1 del
          presente articolo.
              4. Con   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  concerto  con il Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni,   da   emanarsi   entro  novanta  giorni
          dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  saranno
          disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della loro persistenza.».
              - Per  il  testo dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990,
          n. 250, si veda la nota all'art. 2, comma 294.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8, della gia' citata
          legge n. 250 del 1990:
              «Art.  8. - 1. Le  imprese  di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.».
          Nota all'art. 2, comma 296:
              - Si riporta il testo del comma 18, dell'art. 52, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (Legge finanziaria 2002):
              «18. Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art.  27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
          Note all'art. 2, comma 297:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 19, dell'art. 145,
          della   legge   23 dicembre   2000,  n.  388  e  successive
          modificazioni  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
          periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
          entro  il  31 luglio  di  ciascun  anno. In caso di ritardi
          procedurali,   alle   singole  emittenti  risultanti  dalla
          graduatoria   formata   dai   comitati   regionali  per  le
          comunicazioni,   ovvero,  se  non  ancora  costituiti,  dai
          comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi nonche'
          alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla
          graduatoria  formata  dal Ministero delle comunicazioni, e'
          erogato,  entro  il  predetto  termine  del  31  luglio, un
          acconto,  salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
          al   quale  avrebbero  diritto,  calcolato  sul  totale  di
          competenza  dell'anno  di  erogazione. Il bando di concorso
          previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
          decreto   ministeriale   21 settembre  1999,  n.  378,  del
          Ministro  delle  comunicazioni,  per  la  concessione  alle
          emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.
          45,  comma 3,  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e'
          emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la
          lettera a)  del  comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento
          adottato  con  decreto  ministeriale  n.  378 del 1999, del
          Ministro delle comunicazioni.».
          Nota all'art. 2, comma 298:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 10, del
          decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159, (Interventi urgenti
          in   materia   economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
          l'equita'  sociale),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.            10 (Disposizioni           concernenti
          l'editoria). - 1. Per  i contributi relativi agli anni 2007
          e  2008,  previsti  dall'art.  3,  commi 2,  2-bis,  2-ter,
          2-quater,  8,  10  e 11, e dall'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,  n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del
          contributo  complessivo spettante a ciascun soggetto avente
          diritto  ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  e  successive  modificazioni. Fermi restando i limiti
          all'ammontare  dei  contributi,  quali indicati nell'art. 3
          della   legge   7 agosto   1990,   n.   250,  e  successive
          modificazioni,  tale  contributo non puo' comunque superare
          il  costo  complessivo  sostenuto  dal  soggetto  nell'anno
          precedente     relativamente    alla    produzione,    alla
          distribuzione   ed   a  grafici,  poligrafici,  giornalisti
          professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.».
          Note all'art. 2, comma 299:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  61,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (Legge
          finanziaria 2003)):
              «Art.   61 (Fondo   per   le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2. A  decorrere  dall'anno  2004  si  provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3. Il   fondo   e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato 1,  sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4. Le    risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5. Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6. Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8. Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9. Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10. Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo 3,   lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese    nell'obiettivo 2,    di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11.-12. (Omissis).
              13. Nei  limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo 2  di  cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del la
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7, del decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
          Piano  di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale e
          territoriale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          14 maggio 2005, n. 80:
              «Art.  7 (Interventi per la diffusione delle tecnologie
          digitali). - 1. Gli  interventi  per la realizzazione delle
          infrastrutture  per  la  larga  banda  di  cui al programma
          approvato  con  delibera  CIPE  n.  83/2003 del 13 novembre
          2003,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del
          27 febbraio  2004,  possono  essere  realizzati in tutte le
          aree  sottoutilizzate.  Il  CIPE  stabilisce annualmente le
          risorse  del  Fondo aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
          della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  destinate  al
          finanziamento  del  citato  programma attuato dal Ministero
          delle   comunicazioni   per   il   tramite  della  Societa'
          infrastrutture  e  telecomunicazioni  per  l'Italia  S.p.A.
          (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.A. e dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          l'innovazione e le tecnologie per il tramite della societa'
          Innovazione Italia S.p.A.
              2. Il   contributo  dello  Stato  alla  fondazione  Ugo
          Bordoni   previsto   dall'art.  41,  comma 5,  della  legge
          16 gennaio  2003,  n.  3,  e'  rinnovato,  per  il triennio
          2005-2007   per  l'importo  di  5.165.000  euro  annui.  La
          fondazione  invia,  entro  il  31 marzo  di  ogni anno, una
          relazione   al   Governo   e  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari  nella  quale da' conto delle attivita' svolte
          nell'anno precedente.
              3. All'art.  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
          comma 502 e' sostituito dal seguente:
              "502. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i
          requisiti    tecnici    dei    sistemi    elettronici    di
          identificazione    e    controllo   degli   apparecchi   da
          intrattenimento  di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del testo
          unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio
          decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  delle schede di gioco,
          intese  come  l'insieme  di  tutte le componenti hardware e
          software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il
          rilascio  dei  nulla  osta di cui all'art. 38, commi 3 e 4,
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne
          la   controllabilita'  a  distanza,  indipendentemente  dal
          posizionamento  sugli  apparecchi  e  dal  materiale che si
          frappone  fra  chi  e'  preposto  alla  lettura  dei dati e
          l'apparecchio  stesso.  I  sistemi dovranno poter garantire
          l'effettuazione  dei controlli anche in forma riservata. Ad
          ogni  nulla  osta  dovra'  corrispondere  almeno un sistema
          elettronico  di  identificazione.  Gli  eventuali  costi di
          rilascio  dei  predetti  documen ti o sistemi sono a carico
          dei richiedenti".
              3-bis. All'art.  4,  comma 2,  della  legge 13 dicembre
          1989,  n.  401, e' aggiunto il seguente periodo: «La stessa
          sanzione  si  applica  a  chiunque,  in  qualsiasi modo, da
          pubblicita'  in  Italia  a giochi, scommesse e lotterie, da
          chiunque accettate all'estero».
              3-ter. La  cessione  a  corrispettivo  pari a quello di
          acquisto   di  personal  computer  di  nuova  fabbricazione
          acquistati   nello   stesso   esercizio   della   cessione,
          eventualmente    con    annessi   relativi   programmi   di
          funzionamento,  se  attuata  da  imprese o da enti soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  societa',  in  favore  di
          lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte
          sul  reddito, a presupposto di imponibilita' per reddito in
          natura.
              3-quater.  Le  pubbliche  amministrazioni  statali, nei
          rapporti  con  i  cittadini e con le imprese, sono tenute a
          ricevere,  nonche'  inviare  se  richiesto,  anche  in  via
          telematica,   nel  rispetto  della  normativa  vigente,  la
          corrispondenza,  i  documenti  e tutti gli atti relativi ad
          ogni  adempimento  amministrativo,  utilizzando all'uopo le
          risorse   finanziarie  gia'  disponibili  per  le  esigenze
          informatiche.  L'obbligo  di cui al presente comma decorre,
          per  ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data
          stabilita  con  decreto del Ministro per l'innovazione e le
          tecnologie,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
          con  il  Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.».
          Nota all'art. 2, comma 300:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 927,  928  e  929,
          dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «927. Al   fine   di  diffondere  la  tecnologia  della
          televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito
          presso  il  Ministero  delle comunicazioni il «Fondo per il
          passaggio  al  digitale»  per la realizzazione dei seguenti
          interventi:
                a) incentivare   la   produzione   di   contenuti  di
          particolare valore in tecnica digitale;
                b) incentivare  il passaggio al digitale terrestre da
          parte  del  titolare dell'obbligo di copertura del servizio
          universale;
                c) favorire  la  progettazione, realizzazione e messa
          in onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi
          su piattaforma televisiva digitale;
                d) favorire  la  transizione  al digitale da parte di
          famiglie economicamente o socialmente disagiate;
                e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione
          alla tecnologia del digitale.
              928. Il   Ministro  delle  comunicazioni,  con  proprio
          decreto,  individua gli interventi di cui al comma 927 e le
          concrete   modalita'   di  realizzazione  dei  medesimi,  i
          requisiti  e le condizioni per accedere agli interventi, le
          categorie  di destinatari, la durata delle sperimentazioni,
          nonche'  le  modalita'  di monitoraggio e di verifica degli
          interventi.
              929. Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al
          comma 927 e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».
          Nota all'art. 2, comma 301:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  44  del  decreto
          legislativo  31 luglio  2005,  n.  177  (Testo  unico della
          radiotelevisione),  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
              Art.   44 (Promozione   della   distribuzione  e  della
          produzione  di opere europee). - 1. La percentuale di opere
          europee  che  i  fornitori  di  contenuti  televisivi  e le
          emittenti  televisive  sono  tenuti  a  riservare  a  norma
          dell'art.  6  deve essere ripartita tra i diversi generi di
          opere  europee.  Le  quote  di  riserva  di cui al presente
          comma sono  quelle  definite  dall'Autorita' in conformita'
          alla normativa dell'Unione europea.
              2. Le  quote  di riserva previste nel presente articolo
          comprendono  anche quelle specificamente rivolte ai minori,
          nonche'  adatte  ai  minori  ovvero  idonee alla visione da
          parte  dei  minori  e  degli  adulti  di  cui  all'art. 34,
          comma 7.  I  criteri  per l'assegnazione della nazionalita'
          italiana  ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di
          coproduzione  e  di  partecipazione  in  associazione, sono
          quelli  stabiliti  dal  decreto  ministeriale  13 settembre
          1999,  n.  457  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
          culturali.  I  criteri per la qualificazione delle opere di
          espressione   originale  italiana,  ai  fini  del  presente
          articolo,  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
          comunicazioni  e  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione.
              3. Le  emittenti  televisive,  i fornitori di contenuti
          televisivi  e  i  fornitori  di  programmi in pay-per-view,
          indipendentemente   dalla   codifica   delle  trasmissioni,
          riservano  ogni  anno  almeno  il 10 per cento del tempo di
          diffusione,  in  particolare nelle fasce orarie di maggiore
          ascolto,  alle  opere  europee degli ultimi cinque anni, di
          cui  il  20 per cento opere cinematografiche di espressione
          originale  italiana ovunque prodotte. La concessionaria del
          servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  su tutte le
          reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla
          codifica  delle  trasmissioni,  riserva  alle opere europee
          degli  ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento
          del  tempo  di  trasmissione,  di  cui il 10 per cento alle
          opere  cinematografiche  di  espressione originale italiana
          ovunque  prodotte.  Le emittenti televisive, i fornitori di
          contenuti   televisivi   e  i  fornitori  di  programmi  in
          pay-per-view    soggetti   alla   giurisdizione   italiana,
          indipendentemente   dalla   codifica   delle  trasmissioni,
          riservano  una  q  uota  non  inferiore al 10 per cento dei
          propri  introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto
          economico  dell'ultimo  bilancio  di esercizio disponibile,
          alla   produzione,  al  finanziamento,  al  pre-acquisto  e
          all'acquisto  di  opere  europee  realizzate  da produttori
          indipendenti  negli  ultimi cinque anni. Tali introiti sono
          quelli  che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da
          televendite,    da   sponsorizzazioni,   da   contratti   e
          convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze
          pubbliche  e da offerte televisive a pagamento di programmi
          di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita'
          editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso
          piattaforme  diffusive  o  distributive  di soggetti terzi.
          All'interno  di  tale  quota  del 10 per cento dei suddetti
          introiti  destinata  alle  opere  europee, le emittenti e i
          fornitori  di  contenuti e di programmi in chiaro destinano
          almeno  il  30  per  cento  alle  opere cinematografiche di
          espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte,  e  le
          emittenti  e  i  fornitori  d  i contenuti e di programmi a
          pagamento  destinano  almeno  il 35 per cento alle opere di
          espressione    originale    italiana    ovunque    prodotte
          appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del
          soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico
          generale   radiotelevisivo   destina   alle  opere  europee
          realizzate  da  produttori indipendenti negli ultimi cinque
          anni  una  quota  non  inferiore al 15 per cento dei ricavi
          complessivi  annui  derivanti  dagli  abbonamenti  relativi
          all'offerta  radiotelevisiva  nonche' i ricavi pubblicitari
          connessi  alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
          convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
          di  beni  e  servizi;  all'interno  di  questa  quota,  nel
          contratto   di   servizio  e'  stabilita  una  riserva  non
          inferiore  al 20 per cento da destinare alla produzione, al
          finanziamento,  al  pre-acquisto  o  all'acquisto  di opere
          cinematografiche  di espressione originale italiana ovunque
          prodotte  e  una  riserva  non  inferiore al 5 per cento da
          destinare a opere di animazione appositamen te prodotte per
          la  formazione  dell'infanzia.  Per  i  servizi  televisivi
          prestati  su  richiesta  del  consumatore, gli operatori di
          comunicazioni   elettroniche   su   reti   fisse  e  mobili
          contribuiscono,   gradualmente   e   tenuto   conto   delle
          condizioni  del  mercato,  alla  promozione  e  al sostegno
          finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una
          quota  dei  ricavi  derivanti  dal  traffico  di  contenuti
          audiovisivi     offerti    al    pubblico    a    pagamento
          indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo
          criteri  e  modalita' stabiliti dall'Autorita' con apposito
          regolamento  da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  data di
          entrata   in   vigore   della  presente  disposizione.  Con
          particolare  riferimento  ai  programmi  in  pay-per-view a
          prevalente  contenuto cinematografico di prima visione, gli
          obblighi  di  cui  al  presente comma devono essere in ogni
          caso  commisurati  all'effettiva  disponibilita'  di  opere
          rilevanti,  ai  sensi  del  presente  comma,  nei  sei mesi
          precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro
          successo  nelle  sale  cinematogr  afiche italiane, secondo
          criteri  e  modalita' stabiliti dall'Autorita' con apposito
          regolamento  da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della presente disposizione. In merito
          all'obbligo  di  programmazione della sottoquota del 20 per
          cento  di  opere cinematografiche di cui al presente comma,
          e'  previsto  un  periodo  transitorio  di  dodici mesi per
          consentire  ai  fornitori  di  contenuti  e ai fornitori di
          programmi   in   pay-per-view   l'adeguamento  graduale  al
          suddetto obbligo.
              4. Ai  produttori indipendenti sono attribuite quote di
          diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei
          diritti   di   utilizzazione   televisiva  acquisiti  dagli
          operatori   radiotelevisivi  secondo  i  criteri  stabiliti
          dall'Autorita'.
              5. L'Autorita'  adotta  entro  tre  mesi  dalla data di
          entrata   in   vigore   della   presente   disposizione  un
          regolamento  che  definisce  le  modalita' di comunicazione
          dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo
          nel  rispetto  dei  principi  di  riservatezza previsti dal
          codice  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, e le sanzioni in caso di inadempienza.
              6. I   vincoli   di   cui  al  presente  articolo  sono
          verificati   su   base   annua,  sia  in  riferimento  alla
          programmazione  giornaliera,  sia  a quella della fascia di
          maggiore ascolto, cosi' come definita dall'Autorita'.
              7. Le  emittenti televisive soggette alla giurisdizione
          italiana  autorizzate  alla  diffusione  via  satellite sul
          territorio   nazionale  e  all'estero  hanno  l'obbligo  di
          promuovere  e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
          dell'Unione  europea,  secondo  le  modalita' stabilite con
          regolamento dell'Autorita'.
              8. La  concessionaria  del  servizio  pubblico generale
          radiotelevisivo  riserva  spazi  diffusivi  nelle  reti via
          satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
              9. Le  disposizioni  del presente art. non si applicano
          alle  emittenti  ed  ai  fornitori  di  contenuti in ambito
          locale.».
          Nota all'art. 2, comma 302:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3, dell'art. 51, del
          gia' citato decreto legislativo n. 177 del 2005, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «3. L'Autorita',  applicando  le  norme  contenute  nel
          capo I,  sezioni I  e  II, della legge 24 novembre 1981, n.
          689,  delibera  l'irrogazione della sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma:
                a) da   euro  25.823  a  euro  258.228,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
                b) da   10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
                c) da  5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
                d) da  5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione
          delle  norme  di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
          in  cui  la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
          sia   gestita,   su   incarico  degli  stessi,  da  agenzie
          pubblicitarie o centri media.».
          Note all'art. 2, comma 303:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo   22 luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva   97/67/CE   concernente  regole  comuni  per  lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e  per il miglioramento della qualita' del servizio), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   4 (Servizi  riservati). - 1. Al  fornitore  del
          servizio    universale,    nella   misura   necessaria   al
          mantenimento  dello  stesso,  possono  essere  riservati la
          raccolta,  il  trasporto, lo smistamento e la distribuzione
          di  invii  di  corrispondenza  interna  e transfrontaliera,
          anche  tramite  consegna espressa, con i seguenti limiti di
          peso e di prezzo:
                a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal
          1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e'
          pari  o  superiore  a  tre  volte  la  tariffa pubblica per
          l'invio  della  categoria di corrispondenza piu' rapida del
          primo porto di peso;
                b) il  limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal
          1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e'
          pari  o  superiore  a due volte e mezzo la tariffa pubblica
          per  l'invio  della categoria di corrispondenza piu' rapida
          del primo porto di peso.
              2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
          in se' considerata.
              3. La  posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
          fanno  parte  della  riserva  da  inviare  all'estero  o da
          ricevere dall'estero.
              4. Relativamente  alla  fase di recapito, sono compresi
          tra  gli  invii  di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
          generati  mediante  utilizzo  di tecnologie telematiche, ad
          esclusione  dei servizi di recapito della posta elettronica
          ibrida  a  data  od  ora  certa, soggetti ad autorizzazione
          generale.
              5. Indipendentemente  dai  limiti  di prezzo e di peso,
          sono  compresi  nella  riserva  di cui al comma 1 gli invii
          raccomandati  attinenti  alle  procedure  amministrative  e
          giudiziarie;  per  procedure amministrative si intendono le
          procedure    riguardanti    l'attivita'    della   pubblica
          amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.
              5-bis. Nell'ottica  di  favorire  un ulteriore sviluppo
          del  mercato  postale,  migliorando la qualita' dei servizi
          offerti   e  preservando  il  livello  occupazionale  delle
          imprese  del  settore, il fornitore del servizio universale
          puo'  prorogare gli accordi in essere con operatori privati
          gia'   titolari   di   concessione   del   Ministero  delle
          comunicazioni ai sensi dell'art. 29, primo comma, del testo
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          29 marzo 1973, n. 156.».
          Note all'art. 2, comma 304:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
          31 marzo  2005,  n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione
          delle  imprese,  nonche'  delega al Governo per il riordino
          degli enti operanti nel medesimo settore):
              «Art.    1 (Costituzione    degli    sportelli    unici
          all'estero). - 1. Al   fine  di  rendere  piu'  efficace  e
          sinergica  l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero
          per  il  sostegno  all'internazionalizzazione  del  sistema
          produttivo  italiano, per la tutela del made in Italy e per
          la  promozione  degli  interessi italiani all'estero, avuto
          riguardo   anche   alle  iniziative  in  ambito  culturale,
          turistico  e di valorizzazione delle comunita' di affari di
          origine  italiana, il Ministro delle attivita' produttive e
          il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  investimenti per la
          costituzione  di  sportelli  unici  all'estero, le cui sedi
          sono  notificate  alle  autorita'  locali  ai  fini formali
          esterni  conformemente  alle  convenzioni internazionali in
          vigore  per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici
          e'  realizzata  individuando  prioritariamente  i  Paesi di
          maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale
          per   l'Italia  ,  anche  al  fine  di  razionalizzare  gli
          strumenti  gia'  esistenti,  e  quelli  dove  non  esistono
          strutture   pubbliche  adeguate  capaci  di  assicurare  le
          attivita'  di  promozione  commerciale  e  di sostegno alle
          imprese   italiane.   Ai   fini  della  costituzione  degli
          sportelli  va  altresi'  tenuto  conto, in via prioritaria,
          delle  aree  di libero scambio e di integrazione economica,
          nonche' delle macroaree di interesse economico-commerciale.
              2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita'
          promozionale   definite   dal   Ministro   delle  attivita'
          produttive  e  sulla  base  delle  indicazioni formulate di
          intesa  con  il Ministro degli affari esteri, gli sportelli
          di  cui  al  comma 1  esercitano  funzioni di orientamento,
          assistenza  e  consulenza ad imprese ed operatori, italiani
          ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di attrazione
          degli   investimenti   esteri   in   Italia,   nonche'   di
          coordinamento  di attivita' promozionali realizzate in loco
          da  enti pubblici e privati. Per le specifiche finalita' di
          assistenza  e  di consulenza per le imprese multinazionali,
          nonche'  per  la creazione di reti transnazionali nel campo
          della   piccola   e   media   impresa   per  la  promozione
          dell'offerta  delle  aziende  contoterziste,  gli sportelli
          unici   all'estero  cooperano  con  il  Punto  di  contatto
          nazionale  OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre
          2002,  n.  273,  secondo le modalita' previste dall'art. 8,
          comma 3,  del  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 mar  zo  2001,  n. 175. Gli sportelli
          svolgono   altresi'  funzioni  di  assistenza  legale  alle
          imprese e di tutela dei diritti di proprieta' industriale e
          intellettuale  nonche'  di  lotta  alla  contraffazione, in
          stretto  collegamento  con le strutture del Ministero delle
          attivita' produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'art. 4,
          commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
              3. All'attivita'  degli  sportelli  di  cui al presente
          articolo,  svolta in raccordo funzionale e operativo con le
          rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici consolari e in
          coordinamento  con  la rete degli sportelli unici regionali
          per  l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali
          dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero (ICE),
          partecipano   gli   uffici  dell'ICE,  dell'Ente  nazionale
          italiano  per  il turismo (ENIT), delle camere di commercio
          italiane   all'estero   con   sede  nelle  localita'  dello
          sportello,  di  Sviluppo  Italia  Spa,  quale  societa' per
          l'attrazione  degli  investimenti  e  per  lo  sviluppo  di
          impresa,   e  di  enti  e  istituzioni  nazionali;  possono
          altresi'  aderirvi  altri  soggetti  che  operano nel campo
          dell'internazionalizzazione  ed enti nazionali e regionali,
          ivi  compresi  gli  istituti  di  credito,  i  consorzi  di
          garanzia  fidi  e  le rappresentanze dei sistemi fieristici
          operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti
          del sistema Italia all'estero.
              4. I   soggetti   di  cui  al  comma 3  possono  essere
          individuati  quali  attuatori  o fornitori di servizi degli
          sportelli,  secondo criteri e modalita' da stabilire con il
          regolamento di cui al comma 5.
              5. Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, con regolamento adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, dal Ministro delle attivita' produttive e dal Ministro
          degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  la  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le
          associazioni  di  categoria,  sono  definite  le  modalita'
          operative di costituzione e organizzazione, alla luce della
          composizione  delle  strutture  statali  e  regionali  gia'
          presenti  all'estero,  anche  mediante  l'impiego  di nuove
          tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le
          tecnologie,  degli  sportelli  unici  di  cui  al  presente
          articolo.
              6. I  responsabili degli sportelli unici all'estero, di
          comprovata  professionalita',  sono  inseriti nell'organico
          della  rappresentanza  diplomatica o dell'ufficio consolare
          in  qualita'  di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
          successive  modificazioni.  Essi vengono individuati, anche
          sulla   base   delle   proposte  provenienti  dai  soggetti
          partecipanti  allo  sportello, dal Ministro delle attivita'
          produttive   tra   i   funzionari  pubblici  con  specifica
          professionalita'  in campo economico-commerciale ed esperti
          esterni  alla pubblica amministrazione con professionalita'
          equivalente.  Qualora  i responsabili degli sportelli unici
          appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18.
              7. Allo  scopo  di  agevolare il raccordo funzionale ed
          organizzativo  tra le strutture gia' esistenti, attuare una
          corretta    economia   di   gestione   e   valorizzare   le
          professionalita'  pubbliche  del  Ministero delle attivita'
          produttive,  del  Ministero degli affari esteri e dell'ICE,
          tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per
          la direzione dello sportello.
              8. Per  realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e
          6,  nonche'  per favorire all'interno degli sportelli unici
          la  compresenza  di  professionalita'  diversificate, anche
          attraverso  significativi  apporti di comprovate competenze
          provenienti  dal  settore  privato e dai ruoli dirigenziali
          delle  amministrazioni  pubbliche, enti o istituzioni, sono
          apportate   le  seguenti  modificazioni  all'art.  168  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18, e successive modificazioni:
                a) al  secondo comma, recante la determinazione della
          quota  di  personale  proveniente  dal  settore privato, la
          parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
                b) l'ottavo  comma,  recante  la determinazione della
          quota  globale  di  personale  estraneo all'Amministrazione
          degli affari esteri, e' sostituito dal seguente:
              "Gli  esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
          puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione    delle    unita'   riservate   da   speciali
          disposizioni   di  legge  all'espletamento  di  particolari
          compiti  relativi  alla tutela dell'ordine pubblico e della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata  e  delle  violazioni  in  materia  economica e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68".
              9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui
          all'ottavo  comma dell'art.  168 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal
          comma 8,   lettera b),   del   presente  articolo,  vengono
          individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
              10. Per  l'attuazione  dei  commi 1, 3 e 5 del presente
          articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di euro 6.000.000 per
          ciascuno degli anni 2004 e 2005.
              11. Per  l'attuazione  dei  commi 6, 8 e 9 del presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a
          decorrere dall'anno 2005.».
              «Art.  3 (Strutture  per  la  formazione  del personale
          operante   nel  settore  dell'internazionalizzazione  delle
          imprese). - 1. Sono  autorizzati, nell'ambito di accordi di
          programma  con  le  regioni  conclusi  dal  Ministero delle
          attivita'   produttive,  specifici  investimenti,  anche  a
          carattere   pluriennale,  per  la  creazione  di  strutture
          statali  o  regionali,  anche  avvalendosi  dell'ICE  e  di
          Sviluppo   Italia   Spa,   relativamente  all'attivita'  di
          formazione   per   l'attrazione   degli   investimenti,  da
          destinare  alla  formazione  di personale per gli sportelli
          unici  all'estero  di  cui all'art. 1 della presente legge,
          per  gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 febbraio  2001,  n.  161,  e per altri enti e istituzioni
          operanti   nel  settore  dell'internazionalizzazione  delle
          imprese.  Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro
          per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri,
          che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli
          unici  per  il  tramite  dell'I  CE,  ai sensi dell'art. 2,
          comma 2,  lettera d),  della  legge 25 marzo 1997, n. 68, e
          dell'Istituto   diplomatico,   previsto   dall'art.  8  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
              2. Ai  fini  di  promuovere  e  dare piena attuazione a
          strutture  con la funzione di sportelli unici regionali per
          l'internazionalizzazione   di   cui   al   comma 1,   anche
          utilizzando  a  livello  locale  enti  camerali e organismi
          associativi   pubblici  e  privati,  e  anche  al  fine  di
          assicurarne  il  necessario  collegamento con gli sportelli
          unici   all'estero   di  cui  all'art.  1,  con  successivi
          provvedimenti  sono  stabiliti le modalita' e i criteri per
          il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
              3. L'ICE  contribuisce  alle  attivita'  di  formazione
          connesse alle finalita' della presente legge.
              4. Per  gli  interventi  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli
          anni 2004 e 2005.».
              - Si  riporta il testo del comma 61, dell'art. 4, della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «61. E'  istituito  presso il Ministero delle attivita'
          produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
          euro  per  il  2004,  30  milioni  di euro per il 2005 e 20
          milioni  di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
          di   azioni   a   sostegno  di  una  campagna  promozionale
          straordinaria   a   favore   del  «made  in  Italy»,  anche
          attraverso  la regolamentazione dell'indicazione di origine
          o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
          integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
          ai  sensi  della  normativa  europea in materia di origine,
          nonche'  per  il  potenziamento delle attivita' di supporto
          formativo   e   scientifico  particolarmente  rivolte  alla
          diffusione  del  «made  in Italy» nei mercati mediterranei,
          dell'Europa  continentale  e  orientale, a cura di apposita
          sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  287,  collocata presso due delle sedi
          periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla
          naturale  vocazione  geografica di ciascuna nell'ambito del
          territori  o  nazionale.  A  tale fine, e per l'adeguamento
          delle    relative   dotazioni   organiche,   e'   destinato
          all'attuazione  delle  attivita'  di  supporto  formativo e
          scientifico  indicate  al periodo precedente un importo non
          superiore  a  10  milioni  di euro annui. Tale attivita' e'
          svolta  prioritariamente  dal  personale  del  ruolo di cui
          all'art.  5,  comma 5,  del  regolamento  di cui al decreto
          ministeriale  28 settembre  2000, n. 301 del Ministro delle
          finanze,   al  quale,  per  la  medesima  attivita',  fermi
          restando  gli  incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
          economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
          provenienza,   e   il   riconoscimento   automatico   della
          progressione  in  carriera,  nessun emolumento ulteriore e'
          dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
          e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
          del  presente  comma,  allo stesso direttamente attribuite,
          possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnate a gli anni successivi. Si applica il
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
          Note all'art. 2, comma 305:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, del decreto-legge
          28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle
          esportazioni   italiane),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 luglio 1981, n. 394:
              «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte  di  programmi  di  penetrazione  commerciale di cui
          all'art.  15,  lettera n),  della  legge 24 maggio 1977, n.
          227,  in  Paesi  diversi  da quelli delle Comunita' europee
          nonche'  a  fronte  di  attivita'  relative alla promozione
          commerciale  all'estero  del  settore  turistico al fine di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
              Il  fondo di cui al precedente comma e' amministrato da
          un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
          con  l'estero  di concerto con il Ministro del tesoro ed il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Il  comitato,  istituito  presso il Ministero del commercio
          con l'estero, e' composto:
                a) dal  Ministro del commercio con l'estero o, su sua
          delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
                b) da  un  dirigente  per  ciascuno dei Ministeri del
          tesoro,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
          del  commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di
          pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
                c) dal  direttore  generale del Mediocredito centrale
          o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  da  un suo
          delegato;
                d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per
          il  commercio  estero  (ICE),  o,  in caso di sua assenza o
          impedimento, da un suo delegato.
              Le  condizioni  e  le  modalita' per la concessione dei
          finanziamenti  di  cui al primo comma del presente articolo
          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, tenuto
          conto  del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
          1976,  n.  71. Le tipologie e le modalita' delle garanzie a
          copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi
          e  di  altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono
          determinate  dal  comitato  di  cui  alla  convenzione  del
          16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero
          e  la  SIMEST  Spa,  stipulata  ai  sensi  dell'art. 25 del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse
          con  priorita'  ai benefici del fondo le richieste relative
          alle  piccole  e medie imprese comprese quelle agricole, ai
          consorzi  e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle
          societa' a prevalente capitale pubblico che operano p er la
          commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
          medie imprese del Mezzogiorno.
              La  disposizione  di  cui  al  primo comma del presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.
              E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
          comma  della  somma  di  lire  375 miliardi per il triennio
          1981-83  in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  3,  della  legge
          28 maggio  1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del
          Mediocredito centrale):
              «Art.    3. Il   secondo   comma   dell'art.   37   del
          decreto-legge  26 ottobre  1970,  n.745,  convertito  nella
          legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti
          commi:
                e'  istituito  presso  lo  istituto  centrale  per il
          credito  a  medio  termine (mediocredito centrale) un fondo
          per  la concessione,in sostituzione o a completamento delle
          operazioni  indicate  alle  lettere a), b), c), d) e) ed f)
          del  secondo  comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
          n.  265,  o  anche  abbinati  con  le  operazioni stesse,di
          contributi  nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
          che  gli  istituti  ed  aziende  ammessi  ad operare con il
          mediocredito   centrale  concedono  senza  o  con  parziale
          ricorso al mediocredito stesso.
                a  partire dall'anno 1971 e' attribuito allo stato il
          dividendo  sui  suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione del
          mediocredito   centrale   gli   otto  decimi  del  relativo
          ammontare  sono  destinati  al  fondo  di cui al precedente
          comma,   i   residui   due  decimi  del  dividendo  saranno
          utilizzati  per incrementare la riserva straordinaria dello
          istituto,  nonche'  per  iniziative  per  studi  e ricerche
          attinenti  alle  finalita'  istituzionali  del mediocredito
          centrale.
                i  limiti  e  le  modalita'  per  la  concessione del
          contributo  nel pagamento degli interessi verranno indicati
          annualmente   nel   piano   generale   di   utilizzo  delle
          disponibilita'  finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
          24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.».
          Note all'art. 2, comma 306:
              - Per  il testo dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973,
          n. 295, si vedano le note all'art. 2, comma 305.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 15, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in
          materia  di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4,
          comma 4,  lettera c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              «1. I  destinatari  dei  contributi  di cui all'art. 14
          sono:
                a) gli     operatori    nazionali    che    ottengano
          finanziamenti  all'estero  anche  per  il tramite di banche
          nazionali;
                b) le  banche,  nazionali  o  estere,  che  concedano
          finanziamenti  agli  operatori nazionali o alla controparte
          estera;
                c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali,
          nonche'  i  committenti  esteri  di  studi, progettazioni e
          lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».
          Note all'art. 2, comma 307:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  10,  della  legge
          1° aprile  1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi
          e di trapianti di organi e di tessuti):
              «Art.  10 (Centri  regionali e interregionali). - 1. Le
          regioni, qualora non abbiano gia' provveduto ai sensi della
          legge  2 dicembre  1975,  n.  644,  istituiscono  un centro
          regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse,
          un  centro  interregionale  per  i  trapianti,  di  seguito
          denominati,  rispettivamente,  «centro regionale» e «centro
          interregionale».
              2. Il  Ministro  della  sanita'  stabilisce con proprio
          decreto,  da  emanare  entro  novanta  giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, il
          bacino  di  utenza  minimo,  riferito  alla popolazione, in
          corrispondenza    del    quale    le   regioni   provvedono
          all'istituzione di centri interregionali.
              3. La  costituzione  ed  il  funzionamento  dei  centri
          interregionali  sono  disciplinati  con  convenzioni tra le
          regioni interessate.
              4. Il  centro regionale o interregionale ha sede presso
          una struttura pubblica e si avvale di uno o piu' laboratori
          di  immunologia  per  i  trapianti per l'espletamento delle
          attivita' di tipizzazione tissutale.
              5. Qualora  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso
          la  costituzione  dei  centri regionali o interregionali il
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita',   previo   invito   alle  regioni  inadempienti  a
          provvedere  entro  un  termine  congruo,  attiva  i  poteri
          sostitutivi.
              6. Il  centro  regionale  o  interregionale  svolge  le
          seguenti funzioni:
                a) coordina   le   attivita'   di   raccolta   e   di
          trasmissione  dei  dati  relativi alle persone in attesa di
          trapianto  nel  rispetto  dei  criteri stabiliti dal Centro
          nazionale;
                b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra
          i  reparti  di  rianimazione  presenti  sul territorio e le
          strutture   per   i  trapianti,  in  collaborazione  con  i
          coordinatori locali di cui all'art. 12;
                c) assicura  il  controllo  sull'esecuzione  dei test
          immunologici  necessari per il trapianto avvalendosi di uno
          o piu' laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo
          di assicurare l'idoneita' del donatore;
                d) procede    all'assegnazione    degli   organi   in
          applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in
          base alle priorita' risultanti dalle liste delle persone in
          attesa di trapianto di cui all'art. 8, comma 6, lettera a);
                e) assicura  il controllo sull'esecuzione dei test di
          compatibilita'  immunologica nei programmi di trapianto nel
          territorio di competenza;
                f) coordina  il  trasporto  dei  campioni  biologici,
          delle  equipes  sanitarie  e degli organi e dei tessuti nel
          territorio di competenza;
                g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita'
          sanitarie   del   territorio   di   competenza   e  con  le
          associazioni di volontariato.
              7. Le  regioni  esercitano il controllo sulle attivita'
          dei   centri  regionali  e  interregionali  sulla  base  di
          apposite linee guida emanate dal Ministro della sanita'.
              8. Per  l'istituzione  e  il  funzionamento  dei centri
          regionali  e interregionali e' autorizzata la spesa di lire
          4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'art. 1, del
          decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, (Interventi urgenti per
          fronteggiare   situazioni   di   pericolo   per  la  salute
          pubblica),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          26 maggio 2004, n. 138:
              «Art.  1. - 1. Al  fine  di contrastare le emergenze di
          salute   pubblica   legate  prevalentemente  alle  malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure:
                a) e'  istituito  presso il Ministero della salute il
          Centro  nazionale  per  la prevenzione e il controllo delle
          malattie  con  analisi  e  gestione dei rischi, previamente
          quelli  legati  alle  malattie  infettive  e diffusive e al
          bioterrorismo,  che opera in coordinamento con le strutture
          regionali  attraverso  convenzioni con l'Istituto superiore
          di  sanita',  con l'Istituto superiore per la prevenzione e
          la   sicurezza   del  lavoro  (ISPESL),  con  gli  Istituti
          zooprofilattici  sperimentali,  con le universita', con gli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e con
          altre  strutture  di  assistenza  e  di ricerca pubbliche e
          private,  nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
          Centro  opera  con  modalita' e in base a programmi annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita'  e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
          spese   per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa  di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
                b) e'  istituito un Istituto di riferimento nazionale
          specifico  sulla  genetica  molecolare  e  su altre moderne
          metodiche  di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato con
          l'Istituto   superiore   di  sanita'  e  altre  istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano,  presso  l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
          «Istituto  nazionale  di  genetica molecolare - INGM»; sono
          autorizzate le seguenti spese:
                  1) la  spesa  di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
          euro  6.508.000  per  l'anno  2005  e  di  euro 6.702.000 a
          decorrere  dall'anno  2006,  finalizzata al funzionamento e
          alla  ricerca  in base a un programma approvato con decreto
          del   Ministro   della   salute,  nonche',  per  quanto  di
          pertinenza   dello   Stato,  al  rimborso  delle  spese  di
          costituzione dell'Istituto medesimo;
                  2) la  spesa  di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
          gli  interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
          sede   dell'Istituto,   nonche'  per  le  attrezzature  del
          medesimo,  previa  presentazione  dei  relativi progetti al
          Ministero della salute;
                c) per  procedere  alla  realizzazione di progetti di
          ricerca  in  collaborazione  con gli Stati Uniti d'America,
          relativi   alla   acquisizione   di   conoscenze  altamente
          innovative,  al  fine della tutela della salute nei settori
          dell'oncologia,  delle malattie rare e del bioterrorismo e'
          autorizzata  la  spesa  di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
          12.585.000  euro  per  l'anno  2005  e  12.720.000 euro per
          l'anno  2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano.».
          Note all'art. 2, comma 308:
              - La legge 1° aprile 1999, n. 91 reca: «Disposizioni in
          materia  di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»
          ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999,
          n. 87.
              -  La  legge  21 ottobre  2005,  n.  219  reca:  «Nuova
          disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
          nazionale   degli   emoderivati»  ed  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251.
              - Si  riporta il testo dell'art. 15-septies del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421):
              «Art.        15-septies (Contratti        a       tempo
          determinato). - 1. I  direttori  generali possono conferire
          incarichi  per  l'espletamento  di  funzioni di particolare
          rilevanza  e di interesse strategico mediante la stipula di
          contratti  a  tempo  determinato  e  con rapporto di lavoro
          esclusivo,   entro  il  limite  del  due  per  cento  della
          dotazione   organica   della   dirigenza,   a  laureati  di
          particolare  e  comprovata qualificazione professionale che
          abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
          privati  o  aziende  pubbliche  o  private  con  esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
          dirigenziali   apicali   o   che   abbiano  conseguito  una
          particolare  specializzazione  professionale,  culturale  e
          scientifica  desumibile  dalla  formazione  universitaria e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete   esperienze  di  lavoro  e  che  non  godano  del
          trattamento  di  quiescenza.  I  contratti hanno durata non
          inferiore  a  due  anni  e non superiore a cinque anni, con
          facolta' di rinnovo.
              2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
          possono  stipulare,  oltre  a  quelli  previsti  dal  comma
          precedente,  contratti  a  tempo determinato, in numero non
          superiore  al  cinque  per  cento  della dotazione organica
          della  dirigenza  sanitaria,  a  esclusione della dirigenza
          medica,  nonche'  della  dirigenza professionale, tecnica e
          amministrativa,  per  l'attribuzione di incarichi di natura
          dirigenziale,  relativi a profili diversi da quello medico,
          ed  esperti  di  provata  competenza  che  non  godano  del
          trattamento  di  quiescenza  e  che  siano  in possesso del
          diploma  di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
          esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
              3. Il  trattamento  economico e' determinato sulla base
          dei   criteri  stabiliti  nei  contratti  collettivi  della
          dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
              4. Per  il  periodo  di  durata del contratto di cui al
          comma 1  i  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni sono
          collocati  in  aspettativa senza assegni con riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
          sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
          l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
          organico   della   dirigenza  per  i  corrispondenti  oneri
          finanziari.
              5-bis. Per     soddisfare    le    esigenze    connesse
          all'espletamento  dell'attivita'  libero professionale deve
          essere  utilizzato  il  personale  dipendente  del servizio
          sanitario  nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
          impossibilita'  di  far  fronte con il personale dipendente
          alle  esigenze  connesse  all'attivazione delle strutture e
          degli   spazi  per  l'attivita'  libero  professionale,  le
          aziende   sanitarie   possono   acquisire   personale,  non
          dirigente,  del  ruolo sanitario e personale amministrativo
          di  collaborazione,  tramite contratti di diritto privato a
          tempo   determinato   anche  con  societa'  cooperative  di
          servizi.  Per  specifici progetti finalizzati ad assicurare
          l'attivita'  libero  professionale,  le  aziende  sanitarie
          possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
          con  contratti  di  diritto privato a tempo determinato o a
          rapporto  professionale. Gli oneri relativi al personale di
          cui  al  presente comma sono a totale carico della gestione
          di  cui  all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
          n.  724.  La validita' dei contratti e' subordinata, a pena
          di  nullita',  all'effettiva  sussistenza  delle risorse al
          momento  della  loro  stipulazione.  Il  direttore generale
          provvede  ad  effettuare  riscontri  trimestrali al fine di
          evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
          personale  assunto  con  rapporto  a  tempo determinato o a
          rapporto   professionale   e'   assoggettato   al  rapporto
          esclusivo,  salvo  espressa  deroga  da parte dell'azienda,
          sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
          a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
          essere  concessa  una  sola  volta  anche  in caso di nuovo
          rapporto di lavoro con altra azienda.».
          Note all'art. 2, comma 310:
              - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 5, della
          legge  9 gennaio 2006, n. 13 (Disposizioni per la sicurezza
          della  navigazione,  per  favorire  l'uso  di navi a doppio
          scafo e per l'ammodernamento della flotta):
              «1. Al   fine   di  consolidare  le  basi  tecnologiche
          dell'industria  marittima  e di incrementare il ruolo della
          ricerca  e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza
          e  della  competitivita'  della  flotta, il Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti e' autorizzato a concedere,
          nel  quadro  della  disciplina comunitaria in materia e nel
          limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
          2005,  2006  e  2007,  all'Istituto  nazionale per studi ed
          esperienze  di  architettura  navale  (INSEAN) di Roma e al
          Centro  per  gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
          Genova i contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge
          31 luglio  1997,  n.  261, nonche' quelli di cui all'art. 5
          della  legge  30 novembre  1998,  n.  413, per i rispettivi
          programmi   di   ricerca  relativi  al  periodo  1° gennaio
          2005-31 dicembre 2007.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1042, dell'art. 1,
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «1042. Per  le  finalita'  di  cui all'art. 5, comma 1,
          della  legge  9 gennaio  2006,  n.  13,  il  Ministero  dei
          trasporti  e'  autorizzato  concedere 1 milione di euro per
          ciascuno   degli   anni  2007,  2008  e  2009  all'Istituto
          nazionale  per  studi  ed esperienze di architettura navale
          (INSEAN) di Roma.».
          Nota all'art. 2, comma 312:
              -  La  legge  14 febbraio 1991, n. 46 reca: «Contributo
          dello  Stato alle spese di gestione del programma nazionale
          di  ricerche  aerospaziali  (PRORA)» ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1991, n. 42.
          Nota all'art. 2, comma 313:
              - Si riporta il testo del comma 870, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «870. Al  fine  di garantire la massima efficacia degli
          interventi  nel  settore della ricerca, e' istituito, nello
          stato  di previsione del Ministero dell'universita' e della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse  annuali  per  i  progetti  di ricerca di interesse
          nazionale  delle  universita', nonche' le risorse del Fondo
          per  le  agevolazioni  alla  ricerca, di cui all'art. 5 del
          decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
          della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, e, per quanto di
          competenza  del Ministero dell'universita' e della ricerca,
          del  Fondo  per  le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
          della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.».
          Note all'art. 2, comma 314:
              - Si riporta il testo del comma 873, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  definisce i
          criteri  di  accesso  e le modalita' di utilizzo e gestione
          del  Fondo  di  cui  al  comma 870 per la concessione delle
          agevolazioni  al  fine di garantire la massima efficacia ed
          omogeneita'  degli interventi. Fino alla data di entrata in
          vigore  del  predetto  regolamento  trovano applicazione le
          disposizioni   attualmente  vigenti  per  l'utilizzo  delle
          risorse  di  cui  al  comma 870.  Al  fine  di potenziare e
          rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di
          ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per
          il   triennio   2008-2010,   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'   e   della   ricerca,   di   natura   non
          regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.».
          Nota all'art. 2, comma 315:
              - Si  riporta il testo dell'art. 5, della legge 7 marzo
          1985,  n.  76  (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
          lavorati):
              «Art.  5.  -  Ai fini dell'applicazione dell'imposta di
          consumo,  per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono
          stabilite  le seguenti aliquote di base, in percentuale del
          prezzo di vendita al pubblico:


                                           %
                                           -
      a) sigarette.....                   57
      b) sigari e sigaretti naturali....  24
      c) sigari e sigaretti altri.....    48
      d) tabacco da fumo....              56
      e) tabacco da masticare.....        27
      f) tabacco da fiuto....             27}.

          Nota all'art. 2, comma 316:
              - Si riporta il testo del comma 814, dell'art. 1, della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «814. A  decorrere  dall'anno  2007,  nell'ambito delle
          risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art.
          12  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
          determinata  dalla  Tabella C allegata alla presente legge,
          una  quota  non  inferiore  al 5 per cento relativamente al
          2007  e  al 10 per cento a partire dal 2008 e' destinata ai
          progetti  di  ricerca  sanitaria svolta dai soggetti di cui
          all'art. 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n.
          502  del  1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore
          ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica
          di  valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e'
          composto   da   ricercatori,  di  nazionalita'  italiana  o
          straniera,  di  eta'  inferiore ai quaranta anni, operanti,
          almeno  per la meta', presso istituzioni ed enti di ricerca
          non  italiani  e  riconosciuti  di livello eccellente sulla
          base  di  indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il
          citation   index.   L'attuazione   del  presente  comma  e'
          demandata  ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da  adottarsi  di  concerto con il Ministro
          della  salute  ed  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge.».
          Nota all'art. 2, comma 317:
              - Si riporta il testo del comma 815, dell'art. 1, della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «815. L'onere    derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento   del   comitato   di  cui  al  comma 814  e'
          quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.».
          Note all'art. 2, comma 321:
              -  Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 reca:
          «Misure    urgenti   per   la   prevenzione   del   rischio
          idrogeologico  ed  a  favore delle zone colpite da disastri
          franosi  nella  regione  Campania.»  ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134.
              -  La  legge 18 maggio 1989, n. 183 reca: «Norme per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo»  ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
          1989, n. 120, S.O.
              -  Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre  1993, n. 493
          reca:  «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti
          a  sostegno  dell'occupazione  e per la semplificazione dei
          procedimenti  in  materia edilizia.» ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234.
              - La Tabella F della citata legge n. 296 del 2006 reca:
          Importi   da   scrivere   in  bilancio  in  relazione  alle
          autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.
          Note all'art. 2, comma 327:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  27,  della  legge
          31 luglio   2002,   n.   179   (Disposizioni   in   materia
          ambientale):
              «Art. 27 (Piano straordinario di telerilevamento). - 1.
          Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad
          elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela del territorio e' autorizzato alla stipula di
          un  accordo di programma con il Ministero della difesa e la
          Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
          protezione  civile,  previa  intesa  in  sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  per  la
          realizzazione  di un piano straordinario di telerilevamento
          ad alta precisione.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          determinato  nella misura massima di 25 milioni di euro per
          l'anno  2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
          dello   stanziamento   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale  di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio per
          l'anno   2002,   intendendosi  corrispondentemente  ridotta
          l'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 8, comma 2, del
          decreto-legge  11 giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, come
          rifinanziata   dalla   tabella   D   allegata   alla  legge
          23 dicembre 2000, n. 388».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'art. 1, del
          decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16 (Interventi urgenti
          per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la
          sicurezza  pubblica),  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 aprile 2005, n. 58:
              «1. Nello    stato    di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito un fondo da
          ripartire  per le esigenze di tutela ambientale connesse al
          miglioramento  della  qualita'  ambientale dell'aria e alla
          riduzione  delle  emissioni di polveri sottili in atmosfera
          nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2006.  Con  decreti  del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, si provvede
          alla  ripartizione tra le unita' previsionali di base degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate.».
          Nota all'art. 2, comma 329:
              - Si riporta il testo del comma 247, dell'art. 1, della
          legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005):
              «247. Allo  scopo  di  rafforzare  il  monitoraggio del
          rischio  sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie,
          il   Centro  di  geomorfologia  integrata  per  l'area  del
          Mediterraneo  provvede  alla predisposizione di metodologie
          scientifiche  innovative  integrate  dei fattori di rischio
          delle   diverse   aree  del  territorio.  A  tal  fine,  e'
          autorizzata  la  spesa  di 1,5 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2005, 2006 e 2007.».
          Nota all'art. 2, comma 330:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  63,  del  decreto
          legislativo   3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale):
              «Art.  63  (Autorita'  di bacino distrettuale). - 1. In
          ciascun   distretto  idrografico  di  cui  all'art.  64  e'
          istituita  l'Autorita'  di  bacino distrettuale, di seguito
          Autorita'  di bacino, ente pubblico non economico che opera
          in  conformita'  agli  obiettivi  della presente sezione ed
          uniforma  la  propria  attivita'  a  criteri di efficienza,
          efficacia, economicita' e pubblicita'.
              2.  Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza
          istituzionale   permanente,   il  Segretario  generale,  la
          Segreteria  tecnico-operativa  e la Conferenza operativa di
          servizi.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
          funzione   pubblica,  da  emanarsi  sentita  la  Conferenza
          permanente  Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della parte terza del presente decreto,
          sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
          il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
          e  finanziarie,  salvaguardando  i  livelli  occupazionali,
          definiti   alla   data   del  31 dicembre  2005,  e  previa
          consultazione dei sindacati.
              3.   Le   autorita'  di  bacino  previste  dalla  legge
          18 maggio  1989,  n.  183,  sono  soppresse  a far data dal
          30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle
          Autorita'  di  bacino  distrettuale di cui alla parte terza
          del   presente  decreto.  Il  decreto  di  cui  al  comma 2
          disciplina  il  trasferimento  di funzioni e regolamenta il
          periodo transitorio.
              4.    Gli    atti   di   indirizzo,   coordinamento   e
          pianificazione  delle  Autorita' di bacino vengono adottati
          in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
          convocata,   anche   su   proposta   delle  amministrazioni
          partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  su  richiesta  del  Segretario generale, che vi
          partecipa   senza   diritto   di   voto.   Alla  Conferenza
          istituzionale    permanente    partecipano    i    Ministri
          dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio,  delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  per  la funzione
          pubblica,   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  o  i
          Sottosegretari  dai medesimi delegati, nonche' i Presidenti
          delle  regioni  e delle province autonome il cui territorio
          e'  interessato  dal  distretto idrografico o gli Assessori
          dai  medesimi  delegati, oltre al delegato del Dipartimento
          della  protezione  civile.  Alle  conferenze  istituzionali
          permanenti  del  distretto idrografico della Sardegna e del
          distretto  idrografico della Sicilia parte cipano, oltre ai
          Presidenti    delle    rispettive    regioni,   altri   due
          rappresentanti   per   ciascuna   delle  predette  regioni,
          nominati    dai   Presidenti   regionali.   La   conferenza
          istituzionale  permanente  delibera a maggioranza. Gli atti
          di  pianificazione  tengono conto delle risorse finanziarie
          previste a legislazione vigente.
              5.  La  conferenza  istituzionale  permanente di cui al
          comma 4:
                a) adotta  criteri  e  metodi per la elaborazione del
          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
          di cui all'art. 57;
                b) individua  tempi  e  modalita'  per l'adozione del
          Piano  di  bacino,  che potra' eventualmente articolarsi in
          piani riferiti a sub-bacini;
                c) determina quali componenti del piano costituiscono
          interesse   esclusivo   delle   singole   regioni  e  quali
          costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
                d) adotta  i  provvedimenti  necessari  per garantire
          comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
                e) adotta il Piano di bacino;
                f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
          programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
          e,  in  caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
          non  di  competenza  statale  rispetto ai tempi fissati nel
          programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
          il   termine  massimo  per  l'inizio  dei  lavori.  Decorso
          infruttuosamente  tale  termine,  all'adozione delle misure
          necessarie  ad  assicurare  l'avvio dei lavori provvede, in
          via  sostitutiva,  il  Presidente  della  Giunta  regionale
          interessata  che,  a  tal fine, puo' avvalersi degli organi
          decentrati  e periferici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti;
                g) nomina il Segretario generale.
              6.  La  Conferenza operativa di servizi e' composta dai
          rappresentanti  dei  Ministeri  di  cui  al  comma 4, delle
          regioni  e  delle province autonome interessate, nonche' da
          un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
          e'  convocata  dal  Segretario Generale, che la presiede, e
          provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
          sensi   del  comma 5,  nonche'  al  compimento  degli  atti
          gestionali.  La  conferenza operativa di servizi delibera a
          maggioranza.
              7.  Le  Autorita'  di  bacino  provvedono, tenuto conto
          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
                a) all'elaborazione  del Piano di bacino distrettuale
          di cui all'art. 65;
                b) ad   esprimere   parere  sulla  coerenza  con  gli
          obiettivi  del  Piano  di  bacino  dei  piani  e  programmi
          comunitari,  nazionali,  regionali  e  locali relativi alla
          difesa  del  suolo,  alla lotta alla desertificazione, alla
          tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
                c) all'elaborazione,  secondo  le specifiche tecniche
          che  figurano  negli allegati alla parte terza del presente
          decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
          di  un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo stato
          delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
          di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
              8.  Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
          sensi  dell'art.  62,  le  Autorita' di bacino coordinano e
          sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
          consorzi  di  bonifica  integrale  di  cui al regio decreto
          13 febbraio  1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino
          -   Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
          esercizio  dell'opera  regolatrice  del  lago Maggiore, del
          consorzio  dell'Oglio  -  Ente autonomo per la costruzione,
          manutenzione  ed  esercizio dell'opera regolatrice del lago
          d'Iseo  e  del  consorzio  dell'Adda - Ente autonomo per la
          costruzione,    manutenzione    ed   esercizio   dell'opera
          regolatrice  del  lago  di  Como,  con particolare riguardo
          all'esecuzione,   manutenzione  ed  esercizio  delle  opere
          idrauliche  e  di bonifica, alla realizzazione di azioni di
          salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche
          al    fine   della   loro   utilizzazione   irrigua,   alla
          rinaturalizzazione    dei    corsi    d'acqua    ed    alla
          fitodepurazione.».
          Nota all'art. 2, comma 333:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  8,  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e  successive
          modificazioni    (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 2, comma 336:
              -  La  legge  1° giugno 2002, n. 120 reca: «Ratifica ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto  l'11 dicembre  1997» ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
              -  La  delibera  CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 reca:
          «Revisione  delle  linee  guida  per  le politiche e misure
          nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge
          n. 120 del 2002)» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          22 marzo 2003, n. 68.
          Note all'art. 2, comma 337:
              - Si  riporta il testo del comma 93, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
          le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
          enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  sono rideterminate, sulla base dei principi
          e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
          legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5
          per  cento  della  spesa complessiva relativa al numero dei
          posti  in  organico  di  ciascuna  amministrazione,  tenuto
          comunque  conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
          predetti  fini  le amministrazioni adottano adeguate misure
          di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
          sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
          rapida  e  razionale  riallocazione  d el personale ed alla
          ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
          attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
          all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
          dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
          logistico-strumentali  e  di  supporto.  Le amministrazioni
          interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
          disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per   le   amministrazioni  che  non  provvedono  entro  il
          30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
          nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
          base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
          qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
          alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
          alla  rideterminazione  de  l  proprio  organico secondo le
          predette  previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
          6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
          al  presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
          organiche  per  tener  conto degli effetti di riduzione del
          personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
          dei  commi da  94  a  106.  Sono  comunque  fatte  salve le
          previsioni  di  cui  al  combinato  disposto  dell'art.  3,
          commi 53,  ultimo  periodo,  e  71, della legge 24 dicembre
          2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
          data    del    30 novembre    2004,    le   mobilita'   che
          l'amministrazione  di  destinazione abbia avviato alla data
          di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
          a    processi   di   trasformazione   o   soppressione   di
          amministrazioni  pubbliche  ovvero concernenti personale in
          situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
          35,  comma 5,  terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289.  Ai fini del concorso delle a utonomie regionali e
          locali  al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
          disposizioni   di   cui   al  presente  comma costituiscono
          principi   e   norme   di   indirizzo   per   le   predette
          amministrazioni  e  per  gli  enti  del  Servizio sanitario
          nazionale,   che  operano  le  riduzioni  delle  rispettive
          dotazioni  organiche  secondo  l'ambito  di applicazione da
          definire  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 98.».
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 32, della
          gia' citata legge n. 448 del 2001:
                «2. Gli  importi dei contributi di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  16,  della  legge
          6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette):
              «Art.   16 (Entrate  dell'Ente  parco  ed  agevolazioni
          fiscali).  -  1.  Costituiscono  entrate dell'Ente parco da
          destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
                a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
                b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
                c) i   contributi  ed  i  finanziamenti  a  specifici
          progetti;
                d) i  lasciti,  le donazioni e le erogazioni liberali
          in  denaro  di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n.
          512, e successive modificazioni e integrazioni;
                e) gli eventuali redditi patrimoniali;
                f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i
          proventi  dei  diritti d'ingresso e di privativa e le altre
          entrate derivanti dai servizi resi;
                g) i   proventi   delle   attivita'   commerciali   e
          promozionali;
                h) i    proventi    delle   sanzioni   derivanti   da
          inosservanza delle norme regolamentari;
                i) ogni   altro   provento   acquisito  in  relazione
          all'attivita' dell'Ente parco.
              2.  Le  attivita' di cessione di materiale divulgativo,
          educativo  e propagandistico di prodotti ecologici, nonche'
          le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente
          parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina
          del commercio.
              3.  Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono
          soggette  alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
          La  registrazione  dei  corrispettivi  si  effettua in base
          all'art.  24  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'art. 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n.
          24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.
              4.   L'Ente   parco   ha   l'obbligo  di  pareggio  del
          bilancio.».
          Nota all'art. 2, comma 339:
              - Si  riporta  il  testo del terzo comma, dell'art. 28,
          della   legge   31 dicembre  1982,  n.  979,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la difesa del mare):
              «Presso  ogni  Capitaneria  competente e' istituita una
          commissione  di  riserva, nominata con decreto del Ministro
          della marina mercantile e cosi' composta:
                a) il comandante di porto che la presiede;
                b) due    rappresentanti   dei   comuni   rivieraschi
          designati dai comuni medesimi;
                c) un  rappresentante  delle regioni territorialmente
          interessate;
                d) un       rappresentante       delle      categorie
          economico-produttive  interessate designato dalla camera di
          commercio  per  ciascuna  delle province nei cui confini e'
          stata istituita la riserva;
                e) due  esperti  designati  dal Ministro della marina
          mercantile  in relazione alle particolari finalita' per cui
          e' stata istituita la riserva;
                f) un      rappresentante      delle     associazioni
          naturalistiche   maggiormente  rappresentative  scelto  dal
          Ministro  della  marina  mercantile  fra  una terna di nomi
          designati dalle associazioni medesime;
                g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
                h) un  rappresentante dell'amministrazione per i beni
          culturali e ambientali;
                i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.».
          Nota all'art. 2, comma 340:
              - Si  riporta  il testo del comma 12, dell'art. 32, del
          decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «12. A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente   decreto   la   Cassa   depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata  a  mettere a disposizione l'importo massimo di
          50  milioni  di  euro  per la costituzione, presso la Cassa
          stessa,  di  un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
          demolizioni  delle  opere  abusive,  per  la concessione ai
          comuni  e  ai  soggetti titolari dei poteri di cui all'art.
          27,  comma 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di
          cui  all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  e  all'art.  41,  comma 4,  del testo unico di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380,  di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
          agli  interventi  di  demolizione delle opere abusive anche
          disposti   dall'autorita'   giudiziaria   e  per  le  spese
          giudiziarie,   tecniche   e   amministrative  connesse.  Le
          anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
          spese  di  gestione  del  Fondo,  sono  restituite al Fondo
          stesso  in  un  pe  riodo  massimo  di cinque anni, secondo
          modalita'  e  condizioni stabilite con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          delle  infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
          riscosse  a  carico degli esecutori degli abusi. In caso di
          mancato  pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
          comunale  provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
          somme  anticipate  non  siano  rimborsate nei tempi e nelle
          modalita'  stabilite,  il Ministro dell'interno provvede al
          reintegro  alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
          relative  somme  dai  fondi  del  bilancio  dello  Stato da
          trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.».
          Nota all'art. 2, comma 341:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3, dell'art. 27, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia. (Testo A), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
                «3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente
          comma 2,  qualora  sia  constatata,  dai  competenti uffici
          comunali   d'ufficio   o   su   denuncia   dei   cittadini,
          l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui
          al  comma 1,  il  dirigente o il responsabile dell'ufficio,
          ordina  l'immediata  sospensione dei lavori, che ha effetto
          fino  all'adozione  dei  provvedimenti definitivi di cui ai
          successivi   articoli,   da  adottare  e  notificare  entro
          quarantacinque   giorni   dall'ordine  di  sospensione  dei
          lavori.  Entro  i successivi quindici giorni dalla notifica
          il  dirigente  o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza
          del sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere.».
          Nota all'art. 2, comma 346:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  13,  della  legge
          8 luglio   1986,   n.   349,   e  successive  modificazioni
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale):
              «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a  carattere  nazionale  e quelle presenti in almeno cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine  senza che il parere sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
              2.  Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento.».
          Note all'art. 2, comma 348:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2, dell'art. 3, del
          decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti
          in  materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico
          e  altre  misure  in  materia  sanitaria),  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94:
                «2. In  singoli  casi  il  medico  puo', sotto la sua
          diretta  responsabilita' e previa informazione del paziente
          e  acquisizione  del  consenso  dello  stesso, impiegare un
          medicinale  prodotto  industrialmente  per un'indicazione o
          una   via   di   somministrazione   o   una   modalita'  di
          somministrazione  o  di  utilizzazione  diversa  da  quella
          autorizzata,     ovvero     riconosciuta    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'art.  1, comma 4, del decreto-legge
          21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  648, qualora il medico stesso ritenga, in base a
          dati  documentabili,  che  il  paziente  non  possa  essere
          utilmente  trattato  con  medicinali  per  i quali sia gia'
          approvata  quella  indicazione  terapeutica  o quella via o
          modalita'  di  somministrazione  e purche' tale impiego sia
          noto   e   conforme   a  lavori  apparsi  su  pubblicazioni
          scientifiche accreditate in campo internazionale.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4, dell'art. 1, del
          decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  536  (Misure  per  il
          contenimento     della    spesa    far-maceutica    e    la
          rideterminazione  del  tetto  di  spesa  per  l'anno 1996),
          convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648:
              «4. Qualora  non esista valida alternativa terapeutica,
          sono  erogabili  a  totale  carico  del  Servizio sanitario
          nazionale,  a  partire  dal  1° gennaio  1997, i medicinali
          innovativi  la  cui  commercializzazione  e' autorizzata in
          altri  Stati  ma non sul territorio nazionale, i medicinali
          non  ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a sperimentazione
          clinica  e  i  medicinali  da  impiegare per un'indicazione
          terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata,  inseriti in
          apposito  elenco  predisposto  e  periodicamente aggiornato
          dalla  Commissione  unica  del  farmaco  conformemente alle
          procedure  ed  ai  criteri  adottati  dalla stessa. L'onere
          derivante  dal  presente  comma,  quantificato  in  lire 30
          miliardi  per  anno,  resta a carico del Servizio sanitario
          nazionale  nell'ambito  del  tetto di spesa programmato per
          l'assistenza farmaceutica.».
          Nota all'art. 2, comma 349:
              -   Per   il   testo  del  comma 4,  dell'art.  1,  del
          decreto-legge n. 536 del 1996 si vedano le note all'art. 2,
          comma 348.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'art. 2, del
          gia' citato decreto-legge n. 23 del 1998:
              «1. La   effettuazione   di  sperimentazioni  ai  sensi
          dell'art.  1  non costituisce riconoscimento della utilita'
          di  impiego  del medicinale per gli effetti di cui all'art.
          1,  comma 4,  del  decreto-legge  21 ottobre  1996, n. 536,
          convertito  dalla  legge  23 dicembre  l996,  n. 648. Resta
          ferma,  pertanto, la competenza della Commissione unica del
          farmaco  a  valutare,  sulla base dei criteri tecnici dalla
          stessa   adottati,   se   ricorrano   i   presupposti   per
          l'applicazione  della  disciplina prevista dalla richiamata
          disposizione  di  legge.  In nessun caso, comunque, possono
          essere  inseriti nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4,
          del  citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i
          quali non siano gia' disponibili risultati di studi clinici
          di fase seconda.».
          Note all'art. 2, comma 353:
              - Si riporta il testo del comma 181, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «181. Con   riferimento   agli   importi   indicati  al
          comma 164,  relativamente  alla  somma  di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006
          e  1.400  milioni  di  euro  per  l'anno  2007, il relativo
          riconoscimento  alle  regioni resta condizionato, oltre che
          agli  adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da
          parte  delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a
          loro  carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48
          del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
              - Si riporta il testo del comma 796, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «796. Per   garantire   il   rispetto   degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  nella  riunione del
          28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
                a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino   Gesu».   All'art.   1,  comma 278,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno
          2006»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «limitatamente
          all'anno 2006»;
                b) e'  istituito  per il triennio 2007-2009, un Fondo
          transitorio  di  1.000  milioni di euro per l'anno 2007, di
          850  milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 700 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, la cui ripartizione tra le regioni
          interessate  da  elevati  disavanzi e' disposta con decreto
          del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  dellefinanze,  d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano. L'accesso alle
          risorse   del   Fondo  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo ai
          sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
          di   rientro  dai  disavanzi.  Il  piano  di  rientro  deve
          contenere   sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo
          erogativo   dei   livelli  essenziali  di  assistenza,  per
          renderlo  conforme  a  quello  desumibile dal vigente Piano
          sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Minist  ri  di fissazione dei medesimi
          livelli  essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi  e  le  procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
          23 marzo  2005  sancita  dalla  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
          n.  83  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
          Tale  accesso  presuppone  che  sia scattata formalmente in
          modo  automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
          livelli  massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'   produttive.   Qualora   nel
          procedimento  di verifica annuale del piano si prefiguri il
          mancato  rispetto  di  parte  degli  obiettivi intermedi di
          riduzione  del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la
          regione  interessata  puo'  proporre misure equivalenti che
          devono  essere  approvate  dai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia  e  delle  finanze.  In ogni caso l'accertato
          verificarsi  del  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
          intermedi  comporta che, con riferimento all'anno d'imposta
          dell'esercizio  successivo,  l'addizionale  all'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche  e l'aliquota dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive si applicano oltre i
          livelli  massimi  previsti  dalla legislazione vigente fino
          all'integrale   copertura   dei   mancati   obiettivi.   La
          maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e
          non  e'  suscettibile  di  differenziazioni  per settori di
          attivita'  e  per  categorie  di  soggetti passivi. Qualora
          invece  sia  verificato  che  il  rispetto  degli obiettivi
          intermedi   e'  stato  conseguito  con  risultati  ottenuti
          quantitativamente  migliori,  la  regione  interessata puo'
          ridurre,  con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
          successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche  e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior
          risultato   ottenuto.   Gli   interventi   individuati  dai
          programmi  operativi  di riorganizzazione, qualificazione o
          potenziamento  del  servizio sanitario regionale, necessari
          per   il   perseguimento   dell'equilibrio  economico,  nel
          rispetto  dei  livelli  essenziali  di  assistenza, oggetto
          degli  accordi  di  cui  all'art. 1, comma 180, della legge
          30 dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni, come
          integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
          della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
          la   regione   che   ha   sottoscritto   l'accordo   e   le
          determinazioni  in esso previste possono comportare effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'   adottati   dalla  medesima  regione  in  materia  di
          programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          assicura  l'attivita'  di  affiancamento  delle regioni che
          hanno  sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
          della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, comprensivo di un
          Piano   di   rientro   dai   disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio   dello   stesso,   sia  per  i  provvedimenti
          regionali  da sottoporre a preventiva approvazione da parte
          del  Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi nelle
          singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto
          tecnico,  nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e
          controllo  sull'assistenza  sanitaria  di  cui  all'art. 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                c) all'art.  1,  comma 174,  della  legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «all'anno  d'imposta  2006» sono sostituite dalle seguenti:
          «agli  anni  di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini  dell'avvio  delle  procedure di cui al citato art. 1,
          comma 174,   della   legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive  modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
          la  verifica  degli  adempimenti  di  cui all'art. 12 della
          citata intesa 23 marzo 2005;
                d) al   fine   di   consentire   in   via  anticipata
          l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
                  1)  in  deroga  a  quanto  stabilito  dall'art. 13,
          comma 6,  del  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
          il  Ministero  dell'economiae  delle  finanze, per gli anni
          2007,  2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
          a  statuto  ordinario  anticipazioni  con  riferimento alle
          somme   indicate  alla  lettera a)  del  presente  comma da
          accreditare  sulle  contabilita' speciali di cui al comma 6
          dell'art.  66  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, in
          essere  presso  le tesorerie provinciali dello Stato, nella
          misura  pari  al  1997  per  cento  delle somme dovute alle
          regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della
          quota  indistinta  del  fabbisogno sanitario, quale risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni;
                  2)  per  gli  anni  2007, 2008 e 2009, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          1997  per  cento delle somme dovute a tale regione a titolo
          di  finanziamento  della  quota  indistinta,  quale risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
                  3)  alle  regioni  che  abbiano  superato tutti gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12  della  citata  intesa  23 marzo  2005,  si riconosce la
          possibilita'   di   un   incremento  di  detta  percentuale
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
                  4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3 per cento nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
                  5)  nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
          norme  vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle  disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale,   le  anticipazioni  sono
          commisurate  al  livello del finanziamento corrispondente a
          quello  previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
          dall'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato;
                  6)   sono   autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,
          eventuali  recuperi  necessari anche a carico delle somme a
          qualsiasi  titolo  spettanti  alle regioni per gli esercizi
          successivi;
                  7)  sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'art.  12,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di cui
          all'art.  18,  comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi  sono definiti dal Ministero della salute di intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                  e) ai  fini della copertura dei disavanzi pregressi
          nel   settore   sanitario,   cumulativamente  registrati  e
          certificati  fino  all'anno  2005, al netto per l'anno 2005
          della  copertura derivante dall'incremento automatico delle
          aliquote,   di  cui  all'art.  1,  comma 174,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, come da ultimo modificato dalla
          lettera c)  del presente comma, per le regioni che, al fine
          della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono
          l'accordo  richiamato  alla  lettera b) del presente comma,
          risultano   idonei   criteri   di   copertura  a  carattere
          pluriennale   derivanti   da  specifiche  entrate  certe  e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12 della citata intesa 23 marzo 2005;
                  f) per  gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
          misure  di  contenimento  della  spesa farmaceutica assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto  dei  tetti  stabiliti  dall'art. 48, comma 1, del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni  del  consiglio  di amministrazione n. 34 del
          22 dicembre  2005,  n.  18  dell'8 giugno  2006,  n. 21 del
          21 giugno  2006,  n.  25  del 20 settembre 2006 e n. 26 del
          27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
          parte  dell'AIFA  stessa  sulla base del monitoraggio degli
          andamenti effettivi della spesa;
                  g) in  riferimento  alla  disposizione  di cui alla
          lettera f)  del  presente  comma,  per  il periodo 1° marzo
          2007-29 febbraio  2008  e  limitatamente  ad  un importo di
          manovra  pari  a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
          carico  delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
          dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
          base    di    tabelle    di   equivalenza   degli   effetti
          economico-finanziari  per  il Servizio sanitario nazionale,
          approvate  dall'AIFA  e  definite per regione e per azienda
          farmaceutica,  le  singole  aziende farmaceutiche, entro il
          termine  perentorio  del  30 gennaio 2007, possono chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri  farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
          5  per  cento  dei  prezzi  di  cui  alla deliberazione del
          consiglio   di   amministrazione   dell'AIFA   n.   26  del
          27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore  delle  regioni  interessate, degli importi indicati
          nelle  tabelle d i equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'AIFA, per un importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale,  dalla  riduzione  del  5  cento  dei prezzi dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione   della   richiesta  delle  singole  aziende
          farmaceutiche  e  dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
          ripristino  dei  prezzi  dei  relativi farmaci in vigore il
          30 settembre   2006,   subordinando   tale   ripristino  al
          versamento,   da  parte  dell'azienda  farmaceutica,  degli
          importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
          equivalenza,  in tre rate di pari importo da corrispondersi
          entro   i   termini  improrogabili  del  20 febbraio  2007,
          20 giugno  2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
          il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
          ciascuna  azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e al Ministero
          della  salute  rispettiv  amente entro il 22 febbraio 2007,
          22 giugno    2007   e   22 settembre   2007.   La   mancata
          corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
          una  rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
          inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
          mese  successivo,  del  prezzo  dei  farmaci  in  vigore il
          1° ottobre 2006;
                  h) in    coerenza   con   quanto   previsto   dalla
          lettera g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote
          di  spettanza  dovute  al  farmacista  e al grossista per i
          farmaci   oggetto  delle  misure  indicate  nella  medesima
          disposizione,  in  modo  tale  da assicurare, attraverso la
          riduzione   delle   predette   quote  e  il  corrispondente
          incremento   della  percentuale  di  sconto  a  favore  del
          Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso
          Servizio  di  entita'  pari a 223,3 milioni di euro, di cui
          178,7  milioni  a  carico  dei  farmacisti e 44,6 milioni a
          carico dei grossisti;
                  i) in  caso  di  rideterminazione  delle  misure di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica ai sensi di quanto
          stabilito  nella  parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
          provvede  alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
          attuative  di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui alle
          lettere g) e h);
                  l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
          garantito  la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
          e'  consentito  l'accesso  agli  importi di cui all'art. 1,
          comma 181,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  con
          riferimento   alla   spesa  farmaceutica  registrata  negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
                    1)  con  riferimento al superamento del tetto del
          13  per  cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
          cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001,  n.  405,  l'avvenuta applicazione, entro la data del
          28 febbraio   2007,  nell'ambito  della  procedura  di  cui
          all'art.  1,  comma 174,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,   come  da  ultimo  modificato  dalla  lettera c)  del
          presente  comma,  di  una  quota  fissa  per  confezione di
          importo  idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
          per  cento.  Le  regioni  interessate,  in alternativa alla
          predetta  applicazione  di  una quota fissa per confezione,
          possono   adottare   anche   diverse  misure  regionali  di
          contenimento   della   spesa   farmaceutica  convenzionata,
          purche'   di   importo  adeguato  a  garantire  l'integrale
          contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
          e' verificata entr o il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui all'art. 12 della
          citata  intesa  del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
          tecnico dell'AIFA;
                2)  con riferimento al superamento della soglia del 3
          per  cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della  spesa  per  la  quota  a  proprio carico, l'avvenuta
          presentazione, da parte della regione interessata, entro la
          data  del  28 febbraio  2007,  ai  Ministeri della salute e
          dell'economia  e  delle finanze di un Piano di contenimento
          della   spesa   farmaceutica   ospedaliera,   che  contenga
          interventi  diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
          monitoraggio  dell'uso  appropriato  degli  stessi  e degli
          appalti  per  l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
          essere  verificata  congiuntamente nell'ambito del Comitato
          paritetico  permanente  per la verifica dell'erogazione dei
          livelli  essenziali  di assistenza e del Tavolo tecnico per
          la  verifica  degli  adempimenti  di cui alla citata intesa
          23 marzo 2005;
                m) all'art.  1,  comma 28,  della  legge  23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  1)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente:
          «I  percorsi  diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
          linee-guida  di  cui  all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
          della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
          definiti   ed   adeguati  periodicamente  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  previa  intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, su proposta del
          Comitato  strategico  del Sistema nazionale linee-guida, di
          cui  al  decreto  del Ministro della salute 30 giugno 2004,
          integrato  da un rappresentante della Federazione nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
                  2)  al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
          sanita»  sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,»  e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
          inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
                n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico,  l'importo  fissato  dall'art.  20 della legge
          11 marzo  1988,  n.  67,  e  successive modificazioni, come
          rideterminato    dall'art.   83,   comma 3,   della   legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro,
          fermo   restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di
          programma  con  le regioni e l'assegnazione di risorse agli
          altri  enti  del  settore  sanitario interessati, il limite
          annualmente  definito in base alle effettive disponibilita'
          di  bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla presente
          lettera   e'   vincolato  per  500  milioni  di  euro  alla
          riqualificazione  strutturale  e tecnologica dei servizi di
          radiodiagnostica  e di radioterapia di interesse oncologico
          con  prioritario  riferimento  alle  regioni meridionali ed
          insulari,  per  100  milioni  di  euro ad interventi per la
          realizzazione  di strutture residenziali dedicate alle cure
          palliative  con  prioritario  riferimento  alle regioni che
          abbiano   completato   il  programma  realizzativo  di  cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
          450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1999,  n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
          domiciliare  nel  campo  delle  cure  palliative,  per  100
          milioni  di  euro  all'implementazione e all'ammodernamento
          dei   sistemi   informatici   delle  aziende  sanitarie  ed
          ospedaliere  e  all'integrazione dei medesimi con i sistemi
          informativi  sanitari  delle  regioni  e per 100 milioni di
          euro  per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
          fra  le  regioni  del maggiore importo di cui alla presente
          lettera  e' effettuato con riferimento alla valutazione dei
          bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
                  1)  innovazione  tecnologica  delle  strutture  del
          Servizio  sanitario  nazionale, con particolare riferimento
          alla  diagnosi  e  terapia nel campo dell'oncologia e delle
          malattie rare;
                  2) superamento del divario Nord-Sud;
                  3)  possibilita'  per  le  regioni che abbiano gia'
          realizzato  la  programmazione pluriennale, di attivare una
          programmazione aggiuntiva;
                  4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
          dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel  supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
          42 del 20 febbraio 1997;
                  5)  premialita'  per  le  regioni  sulla base della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
                o) fatto   salvo   quanto   previsto  in  materia  di
          aggiornamento  dei  tariffari  delle  prestazioni sanitarie
          dall'art.   1,   comma 170,  quarto  periodo,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311, come modificato dalla presente
          lettera,  a  partire  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le  strutture private accreditate, ai fini
          della  remunerazione  delle  prestazioni rese per conto del
          Servizio  sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
          2  per  cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni
          specialistiche  dal  decreto  del  Ministro  della  sanita'
          22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 14 settembre 1996, e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  dal medesimo
          decreto.  Fermo  restando  il  predetto  sconto, le regioni
          provvedono,  entro  il  28 febbraio  2007,  ad approvare un
          piano   di  riorganizzazione  della  rete  delle  strutture
          pubbliche   e   private  accreditate  eroganti  prestazioni
          specialistiche  e  di  diagnostica d i laboratorio, al fine
          dell'adeguamento   degli   standard   organizzativi   e  di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza  resi  possibili  dal  ricorso  a metodiche
          automatizzate.   All'art.   1,   comma 170,   della   legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  sono  aggiunte,  in  fine, le
          seguenti  parole:  «, sentite le societa' scientifiche e le
          associazioni di categoria interessate»;
                p) a   decorrere   dal   1° gennaio   2007,   per  le
          prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale gli
          assistiti  non  esentati  dalla  quota di partecipazione al
          costo  sono  tenuti  al  pagamento di una quota fissa sulla
          ricetta  pari  a  10  euro.  Per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
          ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
          bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
          a  seguito  di  traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli
          assistiti  non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
          fissa  pari  a  25  euro. La quota fissa per le prestazioni
          erogate  in  regime  di  pronto  soccorso non e', comunque,
          dovuta  dagli  assistiti  non esenti di eta' inferiore a 14
          anni.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente
          assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
          ospedaliero,  pongono  a  carico degli assistiti oneri piu'
          elevati;
                p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  di  cui  al primo periodo della lettera p),
          fermo  restando  l'importo di manovra pari a 811 milioni di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della  stima  degli effetti della complessiva manovra nelle
          singole  regioni,  definita  dal  Ministero della salute di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta pari a 10
          euro, possono alternativamente:
                  1) adottare altre misure di partecipazione al costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione  interessata e' subordinata alla certificazione del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  e  per il controllo
          dell'appropriatezza,  da  parte  del  Tavolo tecnico per la
          verifica  degli  adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
                  2)  stipulare  con  il  Ministero della salute e il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze un accordo per la
          definizione  di  altre  misure  di  partecipazione al costo
          delle  prestazioni  sanitarie, equivalenti sotto il profilo
          del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario e
          del  controllo  dell'appropriatezza.  Le misure individuate
          dall'accordo  si  applicano,  nella  regione interessata, a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo;
                q) all'art.  1,  comma 292,  della  legge 23 dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
                  «a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
          2007,  alla  modificazione degli allegati al citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          e  successive  modificazioni,  di  definizione  dei livelli
          essenziali   di  assistenza,  finalizzata  all'inserimento,
          nell'elenco     delle    prestazioni    di    specialistica
          ambulatoriale,  di  prestazioni  gia'  erogate in regime di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione   delle   soglie  di  appropriatezza  per  le
          prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero
          ordinario diurno»;
                r) a  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  i cittadini,
          anche  se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
          che  non  abbiano  ritirato  i  risultati di visite o esami
          diagnostici  e  di laboratorio sono tenuti al pagamento per
          intero  della  prestazione usufruita, con le modalita' piu'
          idonee   al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite  dai
          provvedimenti regionali;
                s) a   decorrere   dal  1° gennaio  2008,  cessano  i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate,  ai  sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
          23 dicembre  1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
          provvisori   o   definitivi  disposti  ai  sensi  dell'art.
          8-quater  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e successive modificazioni;
                t) le  regioni  provvedono  ad adottare provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
          accreditamenti  provvisori  delle strutture private, di cui
          all'art.   8-quater,   comma 7,   del  decreto  legislativo
          30 dicembre    1992,   n.   502,   non   confermati   dagli
          accreditamenti   definitivi   di   cui  all'art.  8-quater,
          comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
                u) le  regioni  provvedono  ad adottare provvedimenti
          finalizzati  a  garantire  che,  a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
          sensi    dell'art.   8-quater   del   decreto   legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, in
          assenza  di  un  provvedimento  regionale di ricognizione e
          conseguente   determinazione,  ai  sensi  del  comma 8  del
          medesimo  art.  8-quater del decreto legislativo n. 502 del
          1992.  Il  provvedimento  di  ricognizione  e' trasmesso al
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'art.  9  della  citata  intesa  23 marzo  2005.  Per le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008  di  cui  alla presente lettera e alla lettera s) sono
          anticipate  al  1° luglio  2007  limitatamente alle regioni
          nelle  quali  entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
          ad  adottare  o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
          riduzione  strutturale  dei  di savanzi, i provvedimenti di
          cui  all'art.  8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni;
                v) il   Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione   unica   sui   dispositivi   medici   e  della
          collaborazione  istituzionale  dell'Agenzia  per  i servizi
          sanitari  regionali,  individua,  entro il 31 gennaio 2007,
          tipologie   di   dispositivi   per   il   cui  acquisto  la
          corrispondente  spesa  superi  il  50 per cento della spesa
          complessiva   dei  dispositivi  medici  registrata  per  il
          Servizio   sanitario   nazionale.   Fermo  restando  quanto
          previsto  dal  comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  dal  numero  2)  della  lettera a)  del
          comma 409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          entro  il  30 aprile  2007,  con decreto del Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,  sono  stabiliti  i  prezzi  dei
          dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
          assumere,  con  decorrenza  dal  1o maggio  2007, come base
          d'asta  per le forniture del Servizio s anitario nazionale.
          I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
          unitari   di  acquisto  da  parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale  risultanti  dalle informazioni in possesso degli
          osservatori   esistenti   e   di  quelle  rese  disponibili
          dall'ottemperanza  al disposto del successivo periodo della
          presente   lettera.  Entro  il  15 marzo  2007  le  regioni
          trasmettono  al Ministero della salute - Direzione generale
          dei  farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
          dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, i prezzi
          unitari  corrisposti  dalle aziende sanitarie nel corso del
          biennio  2005-2006;  entro  la  stessa  data le aziende che
          producono  o  commercializzano in Italia dispositivi medici
          trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
          criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
          prezzi  unitari  relativi  alle  forniture  effettuate alle
          aziende  sanitarie  nel  corso  del medesimo biennio. Nelle
          gare  in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
          una  piu'  ampia  fornitura di beni e serviz i, l'offerente
          deve  indicare  in  modo  specifico  il  prezzo unitario di
          ciascun  dispositivo  e i dati identificativi dello stesso.
          Il  Ministero  della  salute, avvalendosi della Commissione
          unica   sui   dispositivi  medici  e  della  collaborazione
          istituzionale   dell'Istituto   superiore   di   sanita'  e
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, promuove la
          realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
          studi   sull'appropriatezza   dell'impiego   di  specifiche
          tipologie    di    dispositivi   medici,   anche   mediante
          comparazione  dei  costi rispetto ad ipotesi alternative. I
          risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
          Ministero della salute;
                z) la  disposizione  di  cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto-legge  17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 aprile  1998, n. 94, non e'
          applicabile  al  ricorso  a terapie farmacologiche a carico
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito dei
          presidi  ospedalieri  o  di  altre  strutture  e interventi
          sanitari,  assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e si
          configuri,  al  di fuori delle condizioni di autorizzazione
          all'immissione  in commercio, quale alternativa terapeutica
          rivolta  a  pazienti  portatori  di  patologie per le quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al  trattamento.  Il  ricorso  a tali terapie e' consentito
          solo   nell'ambito   delle   sperimentazioni  cliniche  dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,   e  successive  modificazioni.  In  caso  di  ricorso
          improprio  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
          commi 4  e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
          23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 aprile
          1998,  n.  94.  Le  regioni provvedono ad adottare entro il
          28 febbraio  2007  disposizioni  per  le  aziende sanitarie
          locali,   per   le  aziende  ospedaliere,  per  le  aziende
          ospedaliere  universitarie e per gli Istituti di ricovero e
          cura  a carattere scientifico volte alla individuazione dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni  di  cui alla presente lettera, anche sotto il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  regionali  di cui alla presente lettera, tale
          responsabilita'  e' attribuita al direttore sanitario delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.».
              - Si riporta il testo del comma 180, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
                «180. La  regione interessata, nelle ipotesi indicate
          ai  commi 174  e 176 nonche' in caso di mancato adempimento
          per  gli  anni  2004  e  precedenti,  anche avvalendosi del
          supporto   tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
          regionali,  procede  ad  una  ricognizione  delle  cause ed
          elabora  un  programma  operativo  di  riorganizzazione, di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
          Nota all'art. 2, comma 355:
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                «3. Con  decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 2, comma 357:
              - Per il testo dell'art. 16-ter del decreto legislativo
          n.  502  del  1992 e dell'art. 5 del decreto legislativo n.
          266 del 1993 si vedano le note all'art. 2, comma 360.
          Note all'art. 2, comma 358:
              - Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
                «14. Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2, dell'art. 1, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
                «2. Per  amministrazioni pubbliche si intendono tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si riporta il testo del comma 308, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
                «308. Per   consentire   all'ASSR   di   far  fronte,
          tempestivamente  e  compiutamente,  ai compiti previsti dai
          commi 280  e  282  in  materia  di  liste  di  attesa, e in
          particolare  per l'attivita' di supporto al Ministero della
          salute  nel  monitoraggio  dei  tempi di attesa, nonche' ai
          compiti   fissati   dall'art.  1,  comma 180,  della  legge
          30 dicembre   2004,   n.   311,   e   dalla  citata  intesa
          Stato-regioni  del  23 marzo 2005, il Ministro della salute
          puo' disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della
          stessa,  il distacco fino a 10 unita' di personale di ruolo
          del  Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico
          del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita'
          dell'Agenzia  prevede,  negli  anni  2006, 2007 e 2008, uno
          specifico  piano di lavoro per la realizzazione dei compiti
          di  cui  al  presente comma, senza ulteriori oneri a carico
          del bilancio dello Stato.».
              - Si  riporta il testo del comma 5, dell'art. 92, della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
                «5. I  soggetti  pubblici  e  privati  e  le societa'
          scientifiche  che  chiedono,  ai sensi dell'art. 16-ter del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di
          attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di
          specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli
          stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono
          tenuti  al  preventivo  versamento all'entrata del bilancio
          dello  Stato  di  un  contributo  alle  spese fissato dalla
          Commissione  nazionale per la formazione continua di cui al
          citato  art.  16-ter,  nella  misura  da  un minimo di lire
          500.000  ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri
          oggettivi   determinati  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita' su proposta della Commissione stessa. Il contributo
          per  l'accreditamento  dei  soggetti  e  delle  societa' e'
          annuale.  Tali  somme  sono  riassegnate ad apposita unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  sanita'  per  essere  utilizzate  per  il
          funzionament  o  della Commissione, ivi compresi i compensi
          ai  componenti  ed  il rimborso delle spese sostenute dagli
          stessi  per  la partecipazione ai lavori della Commissione,
          nonche'  per  far  fronte  alle  spese  per  l'acquisto  di
          apparecchiature  informatiche  e  per lo svolgimento, anche
          attraverso     l'utilizzazione    di    esperti    esterni,
          dell'attivita'  di verifica della sussistenza dei requisiti
          da  parte  dei  soggetti  accreditati  e  di  valutazione e
          monitoraggio  degli  eventi  formativi  e  dei programmi di
          formazione.».
          Nota all'art. 2, comma 359:
              -  Per  il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
          266 del 1993 si vedano le note all'art. 2 comma 360.
              -  Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17 (Interventi
          per   il  ripiano  dei  disavanzi  del  Servizio  sanitario
          nazionale  al  31 dicembre  1999,  nonche' per garantire la
          funzionalita'   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali.)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          20 febbraio   2001,  n.  42  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art.  1, della legge 28 marzo 2001, n.
          129  (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91), entrata in
          vigore   il   giorno   successivo   a   quello   della  sua
          pubblicazione.».
          Note all'art. 2, comma 360:
              -  L'art.  16-ter  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n. 502, abrogato dalla presente legge, recava: «Art.
          16-ter.   -   Commissione   nazionale   per  la  formazione
          continua.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, del gia' citato
          decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266:
                «Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). -
          1.   E'   istituita  una  agenzia  dotata  di  personalita'
          giuridica  e  sottoposta alla vigilanza del Ministero della
          sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
          di  valutazione  comparativa dei costi e dei rendimenti dei
          servizi  resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni
          e   sprechi   nella  gestione  delle  risorse  personali  e
          materiali    e    nelle    forniture,    di   trasferimento
          dell'innovazione   e   delle   sperimentazioni  in  materia
          sanitaria.
              2. (Abrogato).
              3.  Il  direttore  dell'agenzia e' nominato con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro   della   sanita',  tra  esperti  di  riconosciuta
          competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
          dei  servizi  sanitari, anche estranei all'amministrazione.
          Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
          durata quinquennale non rinnovabile.
              4.  L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
          collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
          di dieci unita'.
              5.  Alle  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia  si fa
          fronte  con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
          lire  12,8  miliardi  a partire dall'anno 2001. Al relativo
          onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'
          autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  12,  comma 2,
          lettera b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  e  successive modificazioni, come rideterminata dalla
          tabella  C  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (legge
          finanziaria 2001).
              6.  Sono  abrogati  i  commi 11 e 12 dell'art. 53 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833.».
          Note all'art. 2, comma 362:
              -  Il  decreto  del Ministro della salute 13 marzo 2002
          reca:  «Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e
          francese,  pubblicati  nel supplemento 4.1 della Farmacopea
          europea  4a  edizione.  (Risoluzioni AP-CSP (01) 3 e AP-CSP
          (01) 4)» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
          2002, n. 74.
              -  Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 109, e
          successive  modificazioni (Definizioni di criteri unificati
          di  valutazione della situazione economica dei soggetti che
          richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.
          59,  comma 51,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.