Art. 2. 1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalita' di intervento della lotta obbligatoria. 2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.