Art. 2.
  1.  Le  strutture  regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree
individuate  ai  sensi del comma 1 art. 1, le modalita' di intervento
della lotta obbligatoria.
  2.  Gli  interventi  prescritti  ai sensi del comma precedente sono
effettuati  a  cura  e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle
piante infestate.