Art. 4.
  1.  Eventuali  interventi  di  profilassi  disposti  dall'Autorita'
sanitaria  competente,  per  prevenire  rischi  per  la  salute delle
persone  o  degli  animali,  sono  effettuati  secondo  le  modalita'
stabilite  dalla  struttura regionale individuata per le finalita' di
cui  al  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 214, competente per
territorio.