IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente adesione della Repubblica italiana, alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e successive modificazioni; Visto il verbale della riunione interministeriale del 12 aprile 2002 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e' deputata ad autorizzare l'utilizzazione dell'indicatore di esenzione dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL; Vista la direttiva 21 settembre 2007 recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato»; Visto l'accordo concluso in data 5 maggio 2006 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante criteri di equiparazione dell'attivita' di volo eseguita da aeromobili privati a quella svolta dagli aeromobili di Stato; Visto il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, e, in particolare, l'art. 746, quarto comma, come modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 151 del 2006; Ritenuta la conseguente necessita' di intervenire nella materia al fine di individuare i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche; Decreta: Art. 1. Qualifica di volo di Stato 1. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato e' intesa a consentire l'efficace svolgimento delle attivita' aeronautiche occorrenti per realizzare o supportare la cura di interessi pubblici rilevanti. 2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato costituisce, ove occorra, il presupposto per il riconoscimento del carattere prioritario delle attivita' di cui al comma 1. 3. La qualifica di volo di Stato e' attribuita alle attivita' aeronautiche esercitate, con aeromobili di Stato, equiparati o privati, per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, eccezionalmente, di altre Amministrazioni dello Stato, in presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative o protocollari ovvero di impedimenti al normale svolgimento delle operazioni aeree o aeroportuali, per l'effettuazione del trasporto aereo di interesse di autorita' ed istituzioni pubbliche, allorquando sussistono rilevanti ragioni collegate all'esercizio di funzioni istituzionali, alla tutela della sicurezza, della salute pubblica o concernenti altri interessi primari della Repubblica.