IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  31  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente adesione della
Repubblica  italiana, alla Convenzione internazionale di cooperazione
per  la  sicurezza  della  navigazione  aerea (EUROCONTROL) firmata a
Bruxelles il 13 dicembre 1960, e successive modificazioni;
  Visto  il  verbale  della  riunione interministeriale del 12 aprile
2002  con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
per  i  voli  di  Stato,  di  Governo  e  umanitari  e'  deputata  ad
autorizzare   l'utilizzazione   dell'indicatore  di  esenzione  dalle
restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;
  Vista  la  direttiva  21 settembre  2007  recante  «Disciplina  del
trasporto aereo di Stato»;
  Visto  l'accordo  concluso  in data 5 maggio 2006 fra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il Ministero della difesa;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 febbraio  2006, recante criteri di equiparazione dell'attivita' di
volo  eseguita da aeromobili privati a quella svolta dagli aeromobili
di Stato;
  Visto   il   codice  della  navigazione,  parte  aeronautica,  come
modificato  dai  decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo
2006,  n.  151,  e,  in  particolare,  l'art. 746, quarto comma, come
modificato  dall'art.  8  del  citato  decreto legislativo n. 151 del
2006;
  Ritenuta  la conseguente necessita' di intervenire nella materia al
fine di individuare i criteri e le modalita' per l'attribuzione della
qualifica   di   volo  di  Stato  all'attivita'  di  volo  esercitata
nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Qualifica di volo di Stato
  1.  L'attribuzione  della  qualifica  di  volo di Stato e' intesa a
consentire   l'efficace   svolgimento  delle  attivita'  aeronautiche
occorrenti  per realizzare o supportare la cura di interessi pubblici
rilevanti.
  2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato costituisce, ove
occorra,   il   presupposto   per  il  riconoscimento  del  carattere
prioritario delle attivita' di cui al comma 1.
  3.  La  qualifica  di  volo  di  Stato e' attribuita alle attivita'
aeronautiche  esercitate,  con  aeromobili  di  Stato,  equiparati  o
privati, per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e, eccezionalmente, di altre Amministrazioni dello Stato, in presenza
di  specifiche esigenze tecniche, organizzative o protocollari ovvero
di  impedimenti  al  normale  svolgimento  delle  operazioni  aeree o
aeroportuali, per l'effettuazione del trasporto aereo di interesse di
autorita'  ed istituzioni pubbliche, allorquando sussistono rilevanti
ragioni  collegate  all'esercizio  di  funzioni  istituzionali,  alla
tutela  della  sicurezza,  della  salute pubblica o concernenti altri
interessi primari della Repubblica.