Art. 2. Modalita' di attribuzione della qualifica di volo di Stato 1. La qualifica di volo di Stato e' attribuita dal Sottosegretario di Stato delegato, sentito il parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari. 2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato e' effettuata, di volta in volta, per singole tratte e si estende ai trasferimenti direttamente funzionali a quello oggetto della specifica missione. 3. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato individua l'aeromobile nonche' la natura, le finalita', i limiti geografici e temporali del trasferimento a mezzo trasporto aereo. 4. In caso di straordinaria e imprevedibile urgenza ovvero in occasione di eccezionali esigenze organizzative inerenti a eventi nazionali di particolare rilevanza che non consentano l'effettuazione del procedimento previsto dal comma 1, la qualifica di volo di Stato e' attribuita dall'Ufficio di cui al comma 1 il quale ne da' motivata notizia al Sottosegretario di Stato delegato e al Segretario generale entro il giorno lavorativo successivo ai fini della ratifica.