Art. 2.
     Modalita' di attribuzione della qualifica di volo di Stato
  1.  La qualifica di volo di Stato e' attribuita dal Sottosegretario
di  Stato  delegato,  sentito il parere del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i
voli di Stato, di Governo e umanitari.
  2.  L'attribuzione  della qualifica di volo di Stato e' effettuata,
di  volta  in volta, per singole tratte e si estende ai trasferimenti
direttamente funzionali a quello oggetto della specifica missione.
  3.  L'atto  che attribuisce la qualifica di volo di Stato individua
l'aeromobile  nonche'  la natura, le finalita', i limiti geografici e
temporali del trasferimento a mezzo trasporto aereo.
  4.  In  caso  di  straordinaria  e  imprevedibile urgenza ovvero in
occasione  di  eccezionali  esigenze  organizzative inerenti a eventi
nazionali di particolare rilevanza che non consentano l'effettuazione
del  procedimento previsto dal comma 1, la qualifica di volo di Stato
e' attribuita dall'Ufficio di cui al comma 1 il quale ne da' motivata
notizia al Sottosegretario di Stato delegato e al Segretario generale
entro il giorno lavorativo successivo ai fini della ratifica.