Art. 3.
                       Adempimenti conseguenti
  1.  L'atto  che  attribuisce  la  qualifica  di  volo  di  Stato e'
comunicato  alle Autorita' preposte alla regolazione ed alla gestione
della  navigazione  aerea  dall'Ufficio  di  cui all'art. 2, comma 1,
secondo procedure concordate con tali Autorita'.
  2.    L'Ufficio    attribuisce   all'aeromobile   individuato   per
l'effettuazione  della  missione  di  trasporto  aereo  i  codici  di
esenzione   dalle   restrizioni   di  flusso  aereo  riconosciuti  da
EUROCONTROL.
  3.  L'attribuzione  di  codici  di  esenzione non e' consentita per
altri   aeromobili,   fatta   eccezione   per   la   sussistenza   di
insopprimibili  ragioni di urgenza, comprovate dagli esercenti che ne
facciano specifica e motivata istanza.
  4. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato da' diritto, ove
l'aeromobile non abbia titolo ad un trattamento piu' favorevole, alla
priorita'  di  cui  all'art.  748,  secondo  comma, ultima parte, del
codice della navigazione.
  5.  L'attribuzione  della qualifica di volo di Stato non esonera in
nessun  caso  dall'osservanza  delle autorizzazioni tecnico-operative
rilasciate all'esercente dalle competenti Autorita' aeronautiche.