Art. 3. Adempimenti conseguenti 1. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato e' comunicato alle Autorita' preposte alla regolazione ed alla gestione della navigazione aerea dall'Ufficio di cui all'art. 2, comma 1, secondo procedure concordate con tali Autorita'. 2. L'Ufficio attribuisce all'aeromobile individuato per l'effettuazione della missione di trasporto aereo i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo riconosciuti da EUROCONTROL. 3. L'attribuzione di codici di esenzione non e' consentita per altri aeromobili, fatta eccezione per la sussistenza di insopprimibili ragioni di urgenza, comprovate dagli esercenti che ne facciano specifica e motivata istanza. 4. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato da' diritto, ove l'aeromobile non abbia titolo ad un trattamento piu' favorevole, alla priorita' di cui all'art. 748, secondo comma, ultima parte, del codice della navigazione. 5. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato non esonera in nessun caso dall'osservanza delle autorizzazioni tecnico-operative rilasciate all'esercente dalle competenti Autorita' aeronautiche.