Art. 4. Aeromobili destinatari dell'attribuzione 1. La qualifica di volo di Stato puo' essere attribuita, ricorrendone tutti i criteri e i presupposti fissati nel presente decreto, al trasporto aereo disposto o autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o comunque dalla stessa riconosciuto di interesse dello Stato, impiegando, quanto agli aeromobili di cui alle lettere a) e b), sulla base di accordo con il Ministero della difesa: a) in via primaria, aeromobili dedicati principalmente a tale fine, allestiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture; b) in via sussidiaria, aeromobili appartenenti a reparti militari secondo specifiche intese stipulate con l'Amministrazione della difesa; c) in via residuale, altri aeromobili di Stato ovvero aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i relativi gestori; d) in via eccezionale, aeromobili appartenenti a privati esercenti il trasporto aereo.