Art. 4.
              Aeromobili destinatari dell'attribuzione
  1.   La   qualifica  di  volo  di  Stato  puo'  essere  attribuita,
ricorrendone  tutti  i  criteri  e i presupposti fissati nel presente
decreto,  al  trasporto aereo disposto o autorizzato dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri o comunque dalla stessa riconosciuto di
interesse dello Stato, impiegando, quanto agli aeromobili di cui alle
lettere a) e b), sulla base di accordo con il Ministero della difesa:
    a) in  via  primaria,  aeromobili  dedicati principalmente a tale
fine,  allestiti  e  gestiti  dall'Aeronautica  militare, avvalendosi
anche delle relative strutture;
    b) in via sussidiaria, aeromobili appartenenti a reparti militari
secondo  specifiche  intese  stipulate  con  l'Amministrazione  della
difesa;
    c) in  via residuale, altri aeromobili di Stato ovvero aeromobili
equiparati  ai  sensi  degli  articoli 744  e  746  del  codice della
navigazione,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  stipulate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con i relativi gestori;
    d) in   via   eccezionale,   aeromobili  appartenenti  a  privati
esercenti il trasporto aereo.