Art. 5.
                     Organizzazione e vigilanza
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri provvede, a mezzo
dell'Ufficio  per  i  voli  di  Stato,  di  Governo  e  umanitari del
Segretariato  generale,  all'organizzazione,  al  coordinamento  e al
monitoraggio dei voli di Stato.
  2.  L'Ufficio segnala alle competenti Autorita' aeronautiche i casi
di  utilizzazione  impropria  della  qualifica di volo di Stato e dei
codici di esenzione.