Art. 5. Organizzazione e vigilanza 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, a mezzo dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari del Segretariato generale, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio dei voli di Stato. 2. L'Ufficio segnala alle competenti Autorita' aeronautiche i casi di utilizzazione impropria della qualifica di volo di Stato e dei codici di esenzione.