Art. 2.

                              Requisiti
  1.  Per  ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
    a) aver compiuto 18 anni;
    b) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
    c) aver assolto l'obbligo scolastico;
    d) aver  effettuato  almeno  dodici  mesi  di  navigazione avendo
svolto  almeno  tre  esercitazioni  di emergenza a bordo di una nave,
partecipando attivamente alle stesse ai sensi del comma 3, art. 1 del
presente decreto;
    e) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di
addestramento  di  sopravvivenza  e  salvataggio previsto dal decreto
ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni;
    f) aver  sostenuto  con esito favorevole un esame teorico pratico
secondo il programma di esame di cui all'art. 3 del presente decreto.