Art. 2. Requisiti 1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni; b) essere iscritto nelle matricole della gente di mare; c) aver assolto l'obbligo scolastico; d) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione avendo svolto almeno tre esercitazioni di emergenza a bordo di una nave, partecipando attivamente alle stesse ai sensi del comma 3, art. 1 del presente decreto; e) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni; f) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico secondo il programma di esame di cui all'art. 3 del presente decreto.