Art. 4.

                        Commissione di esame
  1.  L'esame  per  il  conseguimento  del  certificato  di marittimo
abilitato   per  i  mezzi  di  salvataggio  e'  svolto  davanti  alla
commissione nominata dal capo compartimento marittimo e composta da:
    a) un  ufficiale  di  porto  di  grado non inferiore a tenente di
vascello (CP), presidente;
    b) un  comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero un
comandante di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT membro;
    c) un  sottoufficiale  di  porto  membro cui sono assegnate anche
funzioni di segretario della commissione.
  2.  La  commissione potra' essere integrata, in caso di particolari
esigenze,  da  un funzionario del Ministero dei trasporti in qualita'
di esperto.
  3.  Qualora  per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo dei
traffici  marittimi  e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse
necessaria  una  convocazione  urgente della commissione di esame, il
relativo onere di spesa sara' a carico del richiedente.
  4. Ai marittimi che hanno superato un esame teorico pratico secondo
le  disposizioni  impartite  all'art.  2,  lettera f),  del  presente
decreto  e'  rilasciato  un  certificato di marittimo abilitato per i
mezzi  di  salvataggio  secondo  il  modello  B  allegato al presente
decreto.