Art. 4. Commissione di esame 1. L'esame per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' svolto davanti alla commissione nominata dal capo compartimento marittimo e composta da: a) un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (CP), presidente; b) un comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero un comandante di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT membro; c) un sottoufficiale di porto membro cui sono assegnate anche funzioni di segretario della commissione. 2. La commissione potra' essere integrata, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti in qualita' di esperto. 3. Qualora per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sara' a carico del richiedente. 4. Ai marittimi che hanno superato un esame teorico pratico secondo le disposizioni impartite all'art. 2, lettera f), del presente decreto e' rilasciato un certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio secondo il modello B allegato al presente decreto.