Art. 5.

Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzi
                           di salvataggio
  1.  Ai  candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame
di  cui  all'art. 2, lettera f), del presente decreto, la commissione
di  esame  rilascia il certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di   salvataggio,   sottoscritto  dal  presidente  della  commissione
conforme al modello B allegato al presente decreto.
  2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio
ha validita' quinquennale e deve essere rinnovato.
  3.  Per  ottenere  il rinnovo del certificato occorre dimostrare di
aver  mantenuto  il  livello  di  addestramento richiesto mediante la
frequenza,   negli   ultimi  cinque  anni,  di  almeno  un  ciclo  di
addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto.