Art. 5. Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio 1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame di cui all'art. 2, lettera f), del presente decreto, la commissione di esame rilascia il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, sottoscritto dal presidente della commissione conforme al modello B allegato al presente decreto. 2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio ha validita' quinquennale e deve essere rinnovato. 3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo di addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto.