Art. 6. Norme transitorie 1. Tutti i marittimi in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio emesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996 e successive modificazioni, per convertire il loro certificato con il modello di cui all'allegato B, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno effettuare, davanti alla commissione di esame, la prova pratica di cui all'art. 3 del presente decreto.