Art. 6.

                          Norme transitorie
  1.  Tutti  i  marittimi  in  possesso  del certificato di marittimo
abilitato  per i mezzi di salvataggio emesso ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 474/1996 e successive modificazioni,
per convertire il loro certificato con il modello di cui all'allegato
B,  entro  18  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,
dovranno  effettuare,  davanti  alla  commissione  di esame, la prova
pratica di cui all'art. 3 del presente decreto.