Art. 2.

                    Piano Operativo di dettaglio
  I  soggetti  beneficiari,  che  abbiano  ottenuto  l'ammissione  al
cofinanziamento dei progetti devono trasmettere entro sessanta giorni
dalla  notifica  del  presente  decreto  il  Programma  operativo  di
dettaglio,  cosi'  come previsto all'art. 9, comma 1 del Programma di
cofinanziamento.
  Qualora  il  finanziamento  concesso  con  il  presente decreto sia
inferiore  a quanto richiesto, il Piano Operativo di dettaglio dovra'
essere   redatto  tenendo  conto  del  cofinanziamento  attribuito  e
conformemente al progetto approvato.
  Il  Comune  beneficiario potra' comunque realizzare il progetto per
il   quale  e'  stato  richiesto  il  finanziamento,  provvedendo  al
reperimento  delle  necessarie risorse alla copertura finanziaria per
la quota non coperta dal contributo ministeriale.
  Il  Programma  operativo  di  dettaglio  dovra'  essere  redatto in
conformita' con quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del Programma di
cofinanziamento e dovra' riportare:
    a) la   descrizione   delle   fasi   del   progetto   finanziato,
coerentemente   con   quanto   gia'   riportato  nella  richiesta  di
finanziamento, e i tempi di attuazione di ciascuna fase del progetto;
    b) nel  piano finanziario le voci di costo devono essere indicate
al   netto   dell'IVA,   e   quest'ultima   dovra'   essere  indicata
separatamente per il suo importo complessivo;
    c) i  benefici  ambientali derivanti dall'attuazione del progetto
dovranno  essere  espressi  in  termini  quantitativi, ed al riguardo
dovra'  essere  specificata  la  metodologia  per  la misurazione dei
benefici  ed  il  soggetto  pubblico  o  privato  che  provvedera' al
monitoraggio  dei  benefici  ambientali.  Nel  piano  finanziario del
progetto  allegato  al programma operativo di dettaglio dovra' essere
riportata  la  spesa prevista per tale attivita' di monitoraggio e la
relativa copertura finanziaria.