Art. 2. Piano Operativo di dettaglio I soggetti beneficiari, che abbiano ottenuto l'ammissione al cofinanziamento dei progetti devono trasmettere entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto il Programma operativo di dettaglio, cosi' come previsto all'art. 9, comma 1 del Programma di cofinanziamento. Qualora il finanziamento concesso con il presente decreto sia inferiore a quanto richiesto, il Piano Operativo di dettaglio dovra' essere redatto tenendo conto del cofinanziamento attribuito e conformemente al progetto approvato. Il Comune beneficiario potra' comunque realizzare il progetto per il quale e' stato richiesto il finanziamento, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse alla copertura finanziaria per la quota non coperta dal contributo ministeriale. Il Programma operativo di dettaglio dovra' essere redatto in conformita' con quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del Programma di cofinanziamento e dovra' riportare: a) la descrizione delle fasi del progetto finanziato, coerentemente con quanto gia' riportato nella richiesta di finanziamento, e i tempi di attuazione di ciascuna fase del progetto; b) nel piano finanziario le voci di costo devono essere indicate al netto dell'IVA, e quest'ultima dovra' essere indicata separatamente per il suo importo complessivo; c) i benefici ambientali derivanti dall'attuazione del progetto dovranno essere espressi in termini quantitativi, ed al riguardo dovra' essere specificata la metodologia per la misurazione dei benefici ed il soggetto pubblico o privato che provvedera' al monitoraggio dei benefici ambientali. Nel piano finanziario del progetto allegato al programma operativo di dettaglio dovra' essere riportata la spesa prevista per tale attivita' di monitoraggio e la relativa copertura finanziaria.