Art. 4.

           Modalita' di trasferimento del cofinanziamento
  Relativamente  alle  modalita' di trasferimento si rimanda a quanto
stabilito nell'art. 8, comma 2 del Programma di cofinanziamento.
  L'effettiva    disponibilita'   delle   risorse   cofinanziate   e'
subordinata  alla  preventiva  verifica  di  tutti gli adempimenti di
natura sia tecnica che amministrativa previste nel Bando.