Art. 4. Modalita' di trasferimento del cofinanziamento Relativamente alle modalita' di trasferimento si rimanda a quanto stabilito nell'art. 8, comma 2 del Programma di cofinanziamento. L'effettiva disponibilita' delle risorse cofinanziate e' subordinata alla preventiva verifica di tutti gli adempimenti di natura sia tecnica che amministrativa previste nel Bando.