Art. 7.

                           Dati ambientali
  Il Comune si impegna ad attivare un programma di monitoraggio degli
interventi  e  a  rendere  disponibili  al Ministero i relativi dati,
secondo  quanto  definito  dalla  Convenzione  del  28 dicembre  2006
stipulata   tra   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e l'ANCl per il monitoraggio della spesa ed
altre  iniziative  informative  e conoscitive in campo ambientale. Il
Comune  si  impegna  inoltre  a  rendere  accessibile al Ministero le
banche dati a disposizione del Comune stesso relative alla situazione
della  mobilita'  e  della  qualita'  dell'aria  secondo le modalita'
definite  dal Sistema pubblico di Connettivita' e Cooperazione di cui
al  decreto-legge n. 42 del 28 febbraio 2005 e le specifiche prodotte
dal  Comitato  Nazionale per le Regole Tecniche sui dati territoriali
delle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 59 del decreto-legge
n. 82 del 7 marzo 2005.
    Roma, 28 gennaio 2008
                                      Il direttore generale: Agricola