Art. 7. Dati ambientali Il Comune si impegna ad attivare un programma di monitoraggio degli interventi e a rendere disponibili al Ministero i relativi dati, secondo quanto definito dalla Convenzione del 28 dicembre 2006 stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'ANCl per il monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale. Il Comune si impegna inoltre a rendere accessibile al Ministero le banche dati a disposizione del Comune stesso relative alla situazione della mobilita' e della qualita' dell'aria secondo le modalita' definite dal Sistema pubblico di Connettivita' e Cooperazione di cui al decreto-legge n. 42 del 28 febbraio 2005 e le specifiche prodotte dal Comitato Nazionale per le Regole Tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 59 del decreto-legge n. 82 del 7 marzo 2005. Roma, 28 gennaio 2008 Il direttore generale: Agricola