Art. 11. Interventi supplementari 1. A salvaguardia delle produzioni i Servizi fitosanitari regionali possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. Le misure addizionali previste dal primo comma possono comprendere anche l'obbligo di messa a dimora dei soli tuberi-seme di patate ufficialmente certificati o ufficialmente controllati per l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Cio' si applica in particolare qualora gli agricoltori siano autorizzati ad utilizzare, nella loro azienda, tuberi seme di patate ottenute dal loro proprio raccolto e quando siano messi a dimora tuberi seme di produzione propria. 3. Le misure adottate ai sensi dei commi precedenti sono comunicate agli altri servizi fitosanitari regionali e al servizio fitosanitario centrale, che provvedera' ad informare la Commissione UE.