Art. 11.
                      Interventi supplementari
  1. A salvaguardia delle produzioni i Servizi fitosanitari regionali
possono  adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari
per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione,
sempre  che  non  siano  in contrasto con le disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
  2.   Le   misure  addizionali  previste  dal  primo  comma  possono
comprendere anche l'obbligo di messa a dimora dei soli tuberi-seme di
patate  ufficialmente  certificati  o  ufficialmente  controllati per
l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Cio' si applica in
particolare  qualora gli agricoltori siano autorizzati ad utilizzare,
nella  loro  azienda, tuberi seme di patate ottenute dal loro proprio
raccolto  e  quando  siano  messi  a dimora tuberi seme di produzione
propria.
  3. Le misure adottate ai sensi dei commi precedenti sono comunicate
agli altri servizi fitosanitari regionali e al servizio fitosanitario
centrale, che provvedera' ad informare la Commissione UE.