Art. 2.
                       Monitoraggio ufficiale
  1.   I   servizi   fitosanitari  regionali  effettuano  annualmente
accertamenti    ufficiali   sistematici   riguardanti   la   presenza
dell'organismo  nocivo  su tuberi e, se del caso, su piante di patata
(Solanum  tuberosum  L.).  nel  corso degli accertamenti si prelevano
campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata destinati ad altri usi,
preferibilmente  da  partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di
laboratorio   utilizzando  il  metodo  di  cui  all'allegato  I,  per
l'individuazione  e  la  diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso,
possono inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva.
  2.  Nel caso di piante, gli accertamenti di cui al comma precedente
devono essere effettuati con metodi idonei e i campioni devono essere
sottoposti  alle opportune prove ufficiali o condotte sotto controllo
ufficiale.
  3.  Il  servizio  fitosanitario  centrale definisce le modalita' di
campionamento  in  base a fondati principi scientifici e statistici e
ai  dati  biologici  relativi  all'organismo  nocivo,  tenendo  conto
altresi' dei sistemi regionali di produzione delle patate.
  4.  Il  numero  dei campionamenti effettuati e i risultati di detti
accertamenti  devono  essere  comunicati  al  servizio  fitosanitario
centrale entro la fine di ogni anno solare.