Art. 2. Monitoraggio ufficiale 1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza dell'organismo nocivo su tuberi e, se del caso, su piante di patata (Solanum tuberosum L.). nel corso degli accertamenti si prelevano campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata destinati ad altri usi, preferibilmente da partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di laboratorio utilizzando il metodo di cui all'allegato I, per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso, possono inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva. 2. Nel caso di piante, gli accertamenti di cui al comma precedente devono essere effettuati con metodi idonei e i campioni devono essere sottoposti alle opportune prove ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale. 3. Il servizio fitosanitario centrale definisce le modalita' di campionamento in base a fondati principi scientifici e statistici e ai dati biologici relativi all'organismo nocivo, tenendo conto altresi' dei sistemi regionali di produzione delle patate. 4. Il numero dei campionamenti effettuati e i risultati di detti accertamenti devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro la fine di ogni anno solare.