Art. 3.
                        Denuncia obbligatoria
  1.  Chiunque  venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della
presenza  dell'organismo  nocivo,  ne  da' comunicazione immediata al
servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  territorio,  che
informa prontamente il servizio fitosanitario centrale.