Art. 4. Casi sospetti In caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede a effettuare prove di laboratorio ufficiali utilizzando il metodo di cui all'allegato I e secondo quanto disposto nell'allegato II, punto 1, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato II, punto 2. 2. Per i casi sospetti di cui al primo comma, nei quali siano stati individuati sintomi visivi della malattia, oppure sia risultata positiva una prova di immunofluorescenza quale specificata nell'allegato I, o un'altra prova idonea, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in attesa dei risultati delle analisi: a) vietano il movimento di tutte le partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che non avvenga sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali stessi e purche' sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione dell'organismo nocivo; b) svolgono indagini per risalire all'origine della sospetta presenza; c) adottano altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare il controllo ufficiale del trasporto di tutti gli altri tuberi o piante che coinvolgono qualsiasi impianto associato alla manifestazione sospetta.