Art. 4.
                            Casi sospetti
  In  caso  di  sospetta  presenza dell'organismo nocivo, il servizio
fitosanitario   regionale   competente   per  territorio  provvede  a
effettuare  prove  di  laboratorio ufficiali utilizzando il metodo di
cui  all'allegato I e secondo quanto disposto nell'allegato II, punto
1,  al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di
conferma si applicano le disposizioni dell'allegato II, punto 2.
  2. Per i casi sospetti di cui al primo comma, nei quali siano stati
individuati  sintomi  visivi  della  malattia,  oppure  sia risultata
positiva   una   prova   di   immunofluorescenza   quale  specificata
nell'allegato  I,  o  un'altra  prova  idonea, i Servizi fitosanitari
regionali  competenti  per  territorio, in attesa dei risultati delle
analisi:
    a) vietano  il  movimento di tutte le partite o spedizioni da cui
sono  stati  prelevati  i  campioni,  a meno che non avvenga sotto il
controllo  dei  servizi  fitosanitari  regionali stessi e purche' sia
stata  accertata  l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione
dell'organismo nocivo;
    b) svolgono  indagini  per  risalire  all'origine  della sospetta
presenza;
    c) adottano   altri   provvedimenti  cautelativi  commisurati  al
rischio  stimato,  onde  scongiurare la disseminazione dell'organismo
nocivo.  Tali  provvedimenti  possono  comprendere  in particolare il
controllo  ufficiale del trasporto di tutti gli altri tuberi o piante
che  coinvolgono  qualsiasi  impianto  associato  alla manifestazione
sospetta.