Art. 5. Casi accertati 1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione di tuberi, piante o parti di piante, i servizi fitosanitari regionali sulla base di fondati principi scientifici, dei dati biologici relativi all'organismo nocivo e dei sistemi particolari di produzione, lavorazione e commercializzazione regionali: a) dichiarano contaminati i tuberi o le piante, una spedizione o una partita, i macchinari, i mezzi di trasporto, il magazzino o relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui e' stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l'appezzamento o gli appezzamenti dove sono stati raccolti i tuberi o le piante; b) determinano, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 1, l'entita' della contaminazione probabile avvenuta tramite contatto prima o dopo la raccolta o attraverso un nesso tra il ciclo produttivo e la contaminazione dichiarata; c) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui alla lettera a), alla determinazione dell'entita' della contaminazione probabile di cui alla lettera b) e alla potenziale disseminazione dell'organismo nocivo, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 2.