Art. 5.
                           Casi accertati
  1.  Qualora  le  prove  di  laboratorio  ufficiali o condotte sotto
controllo  ufficiale,  utilizzando  il  metodo di cui all'allegato I,
confermino  la  presenza  dell'organismo  nocivo  in  un  campione di
tuberi,  piante  o  parti di piante, i servizi fitosanitari regionali
sulla  base  di  fondati  principi  scientifici,  dei  dati biologici
relativi   all'organismo   nocivo   e   dei  sistemi  particolari  di
produzione, lavorazione e commercializzazione regionali:
    a) dichiarano  contaminati i tuberi o le piante, una spedizione o
una  partita,  i  macchinari,  i  mezzi  di trasporto, il magazzino o
relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali
di imballaggio, da cui e' stato prelevato il campione e, se del caso,
il luogo o i luoghi di produzione e l'appezzamento o gli appezzamenti
dove sono stati raccolti i tuberi o le piante;
    b) determinano,  tenuto  conto  delle  disposizioni dell'allegato
III,  punto  1,  l'entita'  della  contaminazione  probabile avvenuta
tramite  contatto  prima o dopo la raccolta o attraverso un nesso tra
il ciclo produttivo e la contaminazione dichiarata;
    c) delimitano   una   zona   in   base   alla   dichiarazione  di
contaminazione   di   cui   alla   lettera a),   alla  determinazione
dell'entita'  della contaminazione probabile di cui alla lettera b) e
alla  potenziale  disseminazione  dell'organismo nocivo, tenuto conto
delle disposizioni dell'allegato III, punto 2.