Art. 6.
                        Prove di laboratorio
  1.  I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che, se dei tuberi
o  delle  piante sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'art.
5,  lettere a)  e b),  le prove di cui all'art. 4, primo comma, vanno
effettuate  anche su scorte di patate che hanno una relazione clonale
con quelle contaminate.
  2.  Le prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario
per  stabilire  l'origine  probabile dell'infezione e l'entita' della
contaminazione, preferibilmente secondo il grado di rischio.
  3.  Una  volta  effettuate  le prove si procede, se del caso, a una
nuova    dichiarazione   di   contaminazione,   alla   determinazione
dell'entita'  della  contaminazione probabile e alla delimitazione di
una zona, ai sensi dell'art. 5.