Art. 6. Prove di laboratorio 1. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che, se dei tuberi o delle piante sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere a) e b), le prove di cui all'art. 4, primo comma, vanno effettuate anche su scorte di patate che hanno una relazione clonale con quelle contaminate. 2. Le prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l'origine probabile dell'infezione e l'entita' della contaminazione, preferibilmente secondo il grado di rischio. 3. Una volta effettuate le prove si procede, se del caso, a una nuova dichiarazione di contaminazione, alla determinazione dell'entita' della contaminazione probabile e alla delimitazione di una zona, ai sensi dell'art. 5.