Art. 7. Interventi fitosanitari 1. I servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora di tuberi o piante: a) dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere a) e b), e dispongono che essi, sotto il loro controllo, siano distrutti o siano altrimenti eliminati nel quadro di interventi sotto controllo ufficiale, secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, sempre che sia stata accertata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo; b) ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere a) e b), e, fermo restando i risultati delle prove di cui all'art. 6, per le scorte di piante in relazione clonale, provvedono affinche', sotto il loro controllo, detti tuberi o piante siano destinati a un'utilizzazione idonea o vengano eliminati secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 2, in condizioni tali da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo. 2. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i mezzi di trasporto, il magazzino o relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo alinea, o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo alinea, siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati secondo metodi adeguati di cui all'allegato IV, punto 3. Dopo la disinfezione, gli oggetti suindicati non sono piu' considerati contaminati. 3. Fatte salve le misure messe in atto a norma del primo e secondo comma del presente articolo, i servizi fitosanitari regionali prescrivono una serie di interventi, cosi' come specificati nell'allegato IV, punto 4, da attuare nella zona delimitata ai sensi dell'art. 5.