Art. 7.
                       Interventi fitosanitari
  1.  I  servizi  fitosanitari regionali vietano la messa a dimora di
tuberi o piante:
    a) dichiarati  contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere a) e b),
e  dispongono  che  essi,  sotto il loro controllo, siano distrutti o
siano  altrimenti  eliminati nel quadro di interventi sotto controllo
ufficiale,  secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, sempre
che  sia  stata  accertata  l'inesistenza di rischi identificabili di
disseminazione dell'organismo nocivo;
    b) ritenuti  probabilmente  contaminati  ai  sensi  dell'art.  5,
lettere a)  e b),  e,  fermo  restando i risultati delle prove di cui
all'art.  6, per le scorte di piante in relazione clonale, provvedono
affinche',  sotto  il  loro  controllo,  detti  tuberi o piante siano
destinati  a  un'utilizzazione  idonea  o  vengano  eliminati secondo
quanto  disposto  nell'allegato  IV,  punto  2, in condizioni tali da
escludere   qualsiasi   rischio   identificabile   di  disseminazione
dell'organismo nocivo.
  2. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i
mezzi  di trasporto, il magazzino o relative parti, nonche' qualsiasi
altro   oggetto,   compresi  i  materiali  d'imballaggio,  dichiarati
contaminati  ai sensi dell'art. 5, primo e secondo alinea, o ritenuti
probabilmente  contaminati  ai  sensi  dell'art.  5,  primo e secondo
alinea,  siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati secondo metodi
adeguati  di  cui all'allegato IV, punto 3. Dopo la disinfezione, gli
oggetti suindicati non sono piu' considerati contaminati.
  3.  Fatte salve le misure messe in atto a norma del primo e secondo
comma del   presente   articolo,  i  servizi  fitosanitari  regionali
prescrivono   una   serie   di  interventi,  cosi'  come  specificati
nell'allegato  IV, punto 4, da attuare nella zona delimitata ai sensi
dell'art. 5.