Art. 8. Interventi su tuberi seme di patata 1. I tuberi seme di patata devono essere conformi ai requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e derivare direttamente da materiali ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato nel quale sono risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o eseguite sotto il controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I. 2. Dette prove sono eseguite: a) sulle piante del materiale clonale di partenza, qualora la contaminazione colpisca una produzione di tuberi seme di patata; b) sulle piante del materiale clonale di partenza o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o degli stadi anteriori, negli altri casi.