Art. 8.
                 Interventi su tuberi seme di patata
  1.  I tuberi seme di patata devono essere conformi ai requisiti del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e derivare direttamente da
materiali   ottenuti   nell'ambito   di  un  programma  ufficialmente
approvato  nel  quale  sono risultati esenti dall'organismo nocivo in
prove  ufficiali o eseguite sotto il controllo ufficiale, utilizzando
il metodo di cui all'allegato I.
  2. Dette prove sono eseguite:
    a) sulle  piante  del  materiale  clonale di partenza, qualora la
contaminazione colpisca una produzione di tuberi seme di patata;
    b) sulle  piante  del materiale clonale di partenza o su campioni
rappresentativi  dei  tuberi-seme  di  base  o degli stadi anteriori,
negli altri casi.