Art. 2.
    1. La commercializzazione e l'impiego dei prodotti alimentari non
conformi  alle disposizioni del presente decreto e' vietata a partire
dal  15 agosto  2008.  Tuttavia  i  prodotti  immessi  sul  mercato o
etichettati  prima  del  15 agosto  2008  e  non conformi al presente
decreto  possono  essere  commercializzati  fino ad esaurimento delle
scorte.