Art. 3.
    1.  Ai  fini  dell'individuazione e classificazione dei «prodotti
affini»  di  cui alla tabella relativa alle voci «E249, E250, E251 ed
E252» dell'allegato XI, parte C del decreto 27 febbraio 1996, n. 209,
come   modificato  dal  presente  decreto,  l'operatore  del  settore
alimentare  trasmette  al  Ministero  della  salute la documentazione
tecnico- scientifica idonea all'inserimento in detto allegato.
    Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla Corte dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 27 febbraio 2008
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353