Art. 3. 1. Ai fini dell'individuazione e classificazione dei «prodotti affini» di cui alla tabella relativa alle voci «E249, E250, E251 ed E252» dell'allegato XI, parte C del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal presente decreto, l'operatore del settore alimentare trasmette al Ministero della salute la documentazione tecnico- scientifica idonea all'inserimento in detto allegato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2008 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353