Art. 10.
        Presentazione e valutazione dei programmi definitivi

  1.  I  programmi  definitivi sono presentati, entro 60 giorni dalla
pubblicazione  dell'elenco  di  cui  all'art.  9,  comma 5,  pena  la
decadenza,  in conformita' allo schema di domanda di cui all'allegato
n. 3. Alla domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti  richiedenti,  e' allegata la proposta tecnica del programma
definitivo,  redatto,  anche  in lingua inglese, secondo lo schema di
cui   all'allegato   n.   4,   nonche'   la  documentazione  indicata
nell'allegato  n. 5. Nella domanda deve essere indicata la banca alla
quale  dovranno  essere  erogate  le  agevolazioni  in  base a quanto
stabilito all'art. 12, comma 4.
  2.   La   domanda  deve  essere  compilata  e  presentata  per  via
elettronica,   corredata   dalla   proposta   tecnica  del  programma
definitivo  e  dalla  documentazione  di  cui  al comma 1, in formato
elettronico,  entro  le  ore  18,00  del  termine  di cui al comma 1,
utilizzando  la  procedura  informatica messa a disposizione sul sito
www.sviluppoeconomico.gov.it,  secondo  le modalita' ivi indicate; ai
fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione fa
fede la data e l'ora registrata dal sistema informatico.
  3. La stampa della domanda, unitamente alla versione cartacea della
proposta  tecnica  del programma definitivo e della documentazione di
cui  al  comma 1, deve essere trasmessa mediante raccomandata o posta
celere  con  avviso  di  ricevimento e quale data di presentazione si
assume  quella  di  spedizione; la stampa della domanda e la proposta
tecnica  devono essere posti nella corretta sequenza e resi solidali,
a cura del «referente del programma», con firma o timbro a cavallo di
ciascuna   coppia   di   fogli.   In   caso  di  difformita'  tra  la
documentazione  cartacea e quella inviata per via elettronica fa fede
quest'ultima.
  4.  Il Ministero trasmette le domande all'Agenzia per l'avvio della
fase  di  valutazione  ed  entro  i  trenta  giorni  successivi dalla
scadenza  del termine di cui al comma 1 comunica alla stessa l'elenco
delle  domande  risultate  complete e regolari. Le domande incomplete
della  proposta  tecnica  e/o della documentazione di cui al comma 1,
quelle  spedite  o  inoltrate  per  via  elettronica  al di fuori dei
termini,  nonche'  quelle  redatte  in  difformita' dalla modulistica
prescritta  ovvero  non  utilizzando  lo  specifico  software messo a
disposizione  dal  Ministero non sono ritenute valide e sono respinte
con specifica nota contenente le relative motivazioni.
  5. L'Agenzia effettua la valutazione dei programmi definitivi entro
90  giorni  dal  termine di cui al comma 1, sulla base dei criteri di
seguito  indicati,  in relazione a ciascuno dei quali e' riportato il
punteggio  da attribuire ed e' fissata la soglia minima del punteggio
necessario ai fini dell'ammissione del programma alla graduatoria:
    a)   validita' e coerenza rispetto alle finalita' dell'intervento
di  cui  al  presente decreto, valutata con riferimento alla qualita'
del  programma e alla sua rispondenza alle finalita' e agli ambiti di
intervento  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1: punti da 0 a 10,
soglia minima 6;
    b) innovazione   nello  sviluppo  tecnologico  ed  organizzativo,
valutata  con riferimento: al grado di definizione e di chiarezza del
programma;  agli obiettivi generali e specifici e alla loro qualita';
all'innovativita'  rispetto  allo  stato  dell'arte  e  al  grado  di
innovazione   (strutturale,   incrementale),  nonche'  al  contributo
rispetto  all'avanzamento  tecnologico ed organizzativo: punti da 0 a
10, soglia minima 8;
    c) adeguatezza  del  piano  di  lavoro, del piano di management e
dell'organizzazione  del  progetto, valutati rispetto all'allocazione
delle  risorse  tecniche  ed  umane,  anche  con  riferimento  ad una
equilibrata  partecipazione di genere, rispetto agli obiettivi e alle
attivita' proposti, all'economicita' e realizzabilita' del programma,
alla  qualita'  ed  efficacia  delle metodologie di lavoro prescelte,
delle  procedure  e  delle  soluzioni  di  management adottate per la
gestione  delle  attivita' (con particolare attenzione alle attivita'
ed   alle   soluzioni   previste  per  controllare  e  coordinare  il
partenariato   ed  individuare  e  gestire  i  rischi  connessi  alla
realizzazione del programma): punti da 0 a 10, soglia minima 6;
    d) completezza  e  adeguatezza  del  partenariato,  valutate  con
riferimento  al  ruolo previsto per i vari soggetti, all'intensita' e
qualita'  della  partecipazione  delle  PMI  ed  in particolare delle
piccole  imprese;  alla  qualita'  e  rilevanza  delle esperienze dei
partecipanti  rispetto agli obiettivi del programma (anche in termini
di  capitale  umano  e  di infrastrutture tecnologiche) e rispetto al
management    e    alla    partecipazione   a   progetti   complessi,
all'affidabilita'  economico  finanziaria dei soggetti richiedenti le
agevolazioni,  alla  distribuzione  delle  attivita'  e  dei relativi
costi,  alla  complementarieta',  bilanciamento  e  completezza delle
competenze: punti da 0 a 10, soglia minima 7;
    e) validita'  del  piano di sviluppo industriale e valorizzazione
della  proprieta'  e utilizzo dei risultati, valutata con riferimento
alle   previsioni  di  ritorni  economico-finanziari  del  programma,
nonche'  alla valutazione dei rischi connessi, all'eventuale supporto
di  investimenti  esterni i cui rischi e rendimenti sono direttamente
connessi  con  il  piano di sviluppo industriale, all'adeguatezza del
piano  di  marketing strategico dei risultati attesi e alla capacita'
di  accesso  al  mercato,  nonche'  alla validita' ed efficacia degli
accordi  riguardanti  il  management della proprieta' e dell'utilizzo
dei risultati del programma: punti da 0 a 10, soglia minima 8;
    f) ricadute  potenziali  in  termini  tecnologici, economici e di
competitivita',  valutate  con  riferimento  agli  impatti  attesi su
filiere,  settori  industriali  ed utenti finali, alla trasversalita'
applicativa  e  potenzialita'  nel  mobilitare  filiere  e sistemi di
imprese,  alla  valorizzazione  delle  competenze  e delle eccellenze
presenti  nel sistema produttivo e della ricerca, agli impatti attesi
sotto   il   profilo   della   sostenibilita'   ambientale   e  della
responsabilita' sociale di impresa: punti da 0 a 10, soglia minima 6.
  6.  L'Agenzia formula per ciascun programma un giudizio articolato,
indicando il punteggio attribuito ed evidenziando in modo puntuale le
motivazioni   relative  a  ciascuno  degli  elementi  di  valutazione
compresi  nei criteri elencati al comma 5. I programmi che conseguono
un punteggio inferiore a 42 punti non sono ammessi alla graduatoria.
  7. L'Agenzia valuta altresi':
    a)  la  dimostrazione  dell'effetto  di incentivazione dell'aiuto
fornita  dalle  grandi  imprese  secondo quanto stabilito all'art. 3,
comma 7;
    b)  la  pertinenza  al  programma  delle spese previste e la loro
congruita'   in  relazione  a  ragionevoli  valutazioni  di  mercato,
rideterminando   l'ammontare  dei  costi  agevolabili  e  dichiarando
inammissibili i programmi per i quali l'importo complessivo dei costi
agevolabili  risulti,  a seguito di tale determinazione, inferiore ai
limiti stabiliti all'art. 3, comma 6.
  8.  Al  fine di completare la valutazione l'Agenzia puo' richiedere
al «referente del programma» le integrazioni e i chiarimenti ritenuti
necessari,   che   devono  essere  forniti  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.
  9.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 5, l'Agenzia trasmette i
risultati  della valutazione dei programmi definitivi al Ministero in
conformita'  agli  schemi  e procedure definiti ai sensi dell'art. 6,
comma 3  del  decreto  interministeriale  del 6 marzo 2008, citato in
premessa,   relativo   all'adozione   del   Progetto  di  innovazione
industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy».
  10.  Sulla  base  delle  risultanze di cui al comma 9 il Ministero,
entro  i  successivi  trenta  giorni,  forma  e  pubblica le seguenti
graduatorie,  inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente
in   relazione   al   punteggio   assegnato  ed  individuando  quelli
agevolabili  sulla  base delle risorse finanziarie disponibili e fino
ad esaurimento delle stesse:
    a) una  graduatoria  relativa  ai  programmi  di  cui all'art. 3,
comma 6  comportanti  costi agevolabili di importo complessivo pari o
superiore a 2,5 milioni di euro e inferiore a 6 milioni di euro e nei
quali  tutte  le  imprese partecipanti sono classificate come micro o
piccole  imprese,  secondo  i  criteri  di  cui  all'art. 2, comma 1,
lettera d);
    b) una  graduatoria  relativa agli altri programmi non rientranti
tra quelli indicati alla lettera a).
  11.   Qualora,   nell'ambito  di  una  graduatoria,  il  fabbisogno
finanziario  dell'ultimo  programma agevolabile risulti solo in parte
coperto  dalle  disponibilita'  residue,  e'  attribuita  detta somma
residua,  agevolando  comunque  l'intero programma; e' fatta salva la
facolta'  dei  soggetti  beneficiari  di  rinunciare all'agevolazione
parziale cosi' individuata.
  12.  Le  risorse  eventualmente  non  utilizzate nell'ambito di una
graduatoria sono destinate all'altra graduatoria.
  13.  Nel  caso  in  cui  l'Agenzia  non sia pienamente operativa al
momento  dell'avvio  della  fase  di  valutazione,  si applica quanto
previsto all'art. 9, comma 6.