Art. 10. Presentazione e valutazione dei programmi definitivi 1. I programmi definitivi sono presentati, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 9, comma 5, pena la decadenza, in conformita' allo schema di domanda di cui all'allegato n. 3. Alla domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, e' allegata la proposta tecnica del programma definitivo, redatto, anche in lingua inglese, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, nonche' la documentazione indicata nell'allegato n. 5. Nella domanda deve essere indicata la banca alla quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all'art. 12, comma 4. 2. La domanda deve essere compilata e presentata per via elettronica, corredata dalla proposta tecnica del programma definitivo e dalla documentazione di cui al comma 1, in formato elettronico, entro le ore 18,00 del termine di cui al comma 1, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalita' ivi indicate; ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione fa fede la data e l'ora registrata dal sistema informatico. 3. La stampa della domanda, unitamente alla versione cartacea della proposta tecnica del programma definitivo e della documentazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento e quale data di presentazione si assume quella di spedizione; la stampa della domanda e la proposta tecnica devono essere posti nella corretta sequenza e resi solidali, a cura del «referente del programma», con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli. In caso di difformita' tra la documentazione cartacea e quella inviata per via elettronica fa fede quest'ultima. 4. Il Ministero trasmette le domande all'Agenzia per l'avvio della fase di valutazione ed entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 comunica alla stessa l'elenco delle domande risultate complete e regolari. Le domande incomplete della proposta tecnica e/o della documentazione di cui al comma 1, quelle spedite o inoltrate per via elettronica al di fuori dei termini, nonche' quelle redatte in difformita' dalla modulistica prescritta ovvero non utilizzando lo specifico software messo a disposizione dal Ministero non sono ritenute valide e sono respinte con specifica nota contenente le relative motivazioni. 5. L'Agenzia effettua la valutazione dei programmi definitivi entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, sulla base dei criteri di seguito indicati, in relazione a ciascuno dei quali e' riportato il punteggio da attribuire ed e' fissata la soglia minima del punteggio necessario ai fini dell'ammissione del programma alla graduatoria: a) validita' e coerenza rispetto alle finalita' dell'intervento di cui al presente decreto, valutata con riferimento alla qualita' del programma e alla sua rispondenza alle finalita' e agli ambiti di intervento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1: punti da 0 a 10, soglia minima 6; b) innovazione nello sviluppo tecnologico ed organizzativo, valutata con riferimento: al grado di definizione e di chiarezza del programma; agli obiettivi generali e specifici e alla loro qualita'; all'innovativita' rispetto allo stato dell'arte e al grado di innovazione (strutturale, incrementale), nonche' al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico ed organizzativo: punti da 0 a 10, soglia minima 8; c) adeguatezza del piano di lavoro, del piano di management e dell'organizzazione del progetto, valutati rispetto all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, anche con riferimento ad una equilibrata partecipazione di genere, rispetto agli obiettivi e alle attivita' proposti, all'economicita' e realizzabilita' del programma, alla qualita' ed efficacia delle metodologie di lavoro prescelte, delle procedure e delle soluzioni di management adottate per la gestione delle attivita' (con particolare attenzione alle attivita' ed alle soluzioni previste per controllare e coordinare il partenariato ed individuare e gestire i rischi connessi alla realizzazione del programma): punti da 0 a 10, soglia minima 6; d) completezza e adeguatezza del partenariato, valutate con riferimento al ruolo previsto per i vari soggetti, all'intensita' e qualita' della partecipazione delle PMI ed in particolare delle piccole imprese; alla qualita' e rilevanza delle esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi del programma (anche in termini di capitale umano e di infrastrutture tecnologiche) e rispetto al management e alla partecipazione a progetti complessi, all'affidabilita' economico finanziaria dei soggetti richiedenti le agevolazioni, alla distribuzione delle attivita' e dei relativi costi, alla complementarieta', bilanciamento e completezza delle competenze: punti da 0 a 10, soglia minima 7; e) validita' del piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprieta' e utilizzo dei risultati, valutata con riferimento alle previsioni di ritorni economico-finanziari del programma, nonche' alla valutazione dei rischi connessi, all'eventuale supporto di investimenti esterni i cui rischi e rendimenti sono direttamente connessi con il piano di sviluppo industriale, all'adeguatezza del piano di marketing strategico dei risultati attesi e alla capacita' di accesso al mercato, nonche' alla validita' ed efficacia degli accordi riguardanti il management della proprieta' e dell'utilizzo dei risultati del programma: punti da 0 a 10, soglia minima 8; f) ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di competitivita', valutate con riferimento agli impatti attesi su filiere, settori industriali ed utenti finali, alla trasversalita' applicativa e potenzialita' nel mobilitare filiere e sistemi di imprese, alla valorizzazione delle competenze e delle eccellenze presenti nel sistema produttivo e della ricerca, agli impatti attesi sotto il profilo della sostenibilita' ambientale e della responsabilita' sociale di impresa: punti da 0 a 10, soglia minima 6. 6. L'Agenzia formula per ciascun programma un giudizio articolato, indicando il punteggio attribuito ed evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati al comma 5. I programmi che conseguono un punteggio inferiore a 42 punti non sono ammessi alla graduatoria. 7. L'Agenzia valuta altresi': a) la dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto fornita dalle grandi imprese secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 7; b) la pertinenza al programma delle spese previste e la loro congruita' in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato, rideterminando l'ammontare dei costi agevolabili e dichiarando inammissibili i programmi per i quali l'importo complessivo dei costi agevolabili risulti, a seguito di tale determinazione, inferiore ai limiti stabiliti all'art. 3, comma 6. 8. Al fine di completare la valutazione l'Agenzia puo' richiedere al «referente del programma» le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda. 9. Entro il termine di cui al comma 5, l'Agenzia trasmette i risultati della valutazione dei programmi definitivi al Ministero in conformita' agli schemi e procedure definiti ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008, citato in premessa, relativo all'adozione del Progetto di innovazione industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy». 10. Sulla base delle risultanze di cui al comma 9 il Ministero, entro i successivi trenta giorni, forma e pubblica le seguenti graduatorie, inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato ed individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili e fino ad esaurimento delle stesse: a) una graduatoria relativa ai programmi di cui all'art. 3, comma 6 comportanti costi agevolabili di importo complessivo pari o superiore a 2,5 milioni di euro e inferiore a 6 milioni di euro e nei quali tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o piccole imprese, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera d); b) una graduatoria relativa agli altri programmi non rientranti tra quelli indicati alla lettera a). 11. Qualora, nell'ambito di una graduatoria, il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile risulti solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, e' attribuita detta somma residua, agevolando comunque l'intero programma; e' fatta salva la facolta' dei soggetti beneficiari di rinunciare all'agevolazione parziale cosi' individuata. 12. Le risorse eventualmente non utilizzate nell'ambito di una graduatoria sono destinate all'altra graduatoria. 13. Nel caso in cui l'Agenzia non sia pienamente operativa al momento dell'avvio della fase di valutazione, si applica quanto previsto all'art. 9, comma 6.