Art. 11. Concessione delle agevolazioni 1. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero adotta, per ciascun programma agevolabile, il decreto di concessione delle agevolazioni e comunica agli interessati il termine previsto al comma 3 per la sottoscrizione del decreto, indicando la documentazione necessaria ai fini di detta sottoscrizione, tra cui il documento unico di regolarita' contributiva e, se non gia' allegato alla domanda, l'accordo di collaborazione di cui all'art. 3, comma 3. Per i programmi non ammessi alla graduatoria e per quelli ammessi ma non agevolati per insufficienza di risorse, e' inviata la comunicazione motivata dell'esito del procedimento. 2. Il decreto di concessione stabilisce, tra l'altro, gli impegni dei soggetti beneficiari in ordine agli obiettivi, tempi, modalita' e specifiche tecniche di realizzazione del programma, il piano delle erogazioni e dei corrispondenti stati di avanzamento del programma, la documentazione necessaria a documentare lo stato di avanzamento, le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni secondo quanto disposto dall'art. 14, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di controllo, nonche' ogni altro obbligo necessario ai fini della realizzazione del programma. L'efficacia del decreto di concessione e' subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia. 3. I soggetti beneficiari sottoscrivono il decreto di concessione, per espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici.