Art. 11.
                   Concessione delle agevolazioni

  1.  Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero
adotta,  per ciascun programma agevolabile, il decreto di concessione
delle agevolazioni e comunica agli interessati il termine previsto al
comma 3   per   la   sottoscrizione   del   decreto,   indicando   la
documentazione necessaria ai fini di detta sottoscrizione, tra cui il
documento  unico  di regolarita' contributiva e, se non gia' allegato
alla domanda, l'accordo di collaborazione di cui all'art. 3, comma 3.
Per  i programmi non ammessi alla graduatoria e per quelli ammessi ma
non   agevolati   per   insufficienza   di  risorse,  e'  inviata  la
comunicazione motivata dell'esito del procedimento.
  2.  Il  decreto di concessione stabilisce, tra l'altro, gli impegni
dei soggetti beneficiari in ordine agli obiettivi, tempi, modalita' e
specifiche  tecniche  di  realizzazione del programma, il piano delle
erogazioni  e  dei corrispondenti stati di avanzamento del programma,
la  documentazione  necessaria a documentare lo stato di avanzamento,
le  condizioni  che  possono determinare la revoca delle agevolazioni
secondo  quanto  disposto  dall'art.  14,  gli  obblighi  connessi al
monitoraggio  e  alle  attivita'  di  controllo,  nonche'  ogni altro
obbligo   necessario  ai  fini  della  realizzazione  del  programma.
L'efficacia    del    decreto    di    concessione   e'   subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia.
  3.  I soggetti beneficiari sottoscrivono il decreto di concessione,
per espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso e dagli
eventuali   allegati   tecnici  e  giuridici,  entro  60  giorni  dal
ricevimento   della   comunicazione   di  cui  al  comma 1,  pena  la
dichiarazione di decadenza dai benefici.