Art. 12. Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamento del programma complessivo, secondo il piano delle erogazioni definito con il decreto di cui all'art. 11, in numero non superiore a cinque erogazioni, l'ultima delle quali non inferiore al 20% delle agevolazioni concesse. La prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione per stato di avanzamento i costi sostenuti non devono essere inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. 2. Le richieste di erogazione sono presentate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa «referente del programma» e sottoscritte altresi' dai legali rappresentanti dei singoli soggetti beneficiari che hanno realizzato le attivita' comprese nello stato di avanzamento per cui si richiede l'erogazione. Le richieste devono essere corredate da un rapporto tecnico sulle attivita' realizzate e dalla documentazione comprovante le spese sostenute, indicata nel decreto di cui all'art. 11. Ai fini dell'ultima erogazione la richiesta e' trasmessa entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma e il rapporto tecnico deve relazionare in merito all'intero programma realizzato nonche' al raggiungimento degli obiettivi. 3. Il Ministero esamina gli stati di avanzamento presentati, sottoponendo all'Agenzia la documentazione necessaria per l'esame tecnico-scientifico volto a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del programma e l'ammissibilita' tecnica delle attivita' rendicontate rispetto ai risultati raggiunti. 4. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero alla banca indicata nella domanda di agevolazioni, presso la quale e' acceso un conto corrente dedicato al programma e che provvede a trasferire le somme ai singoli beneficiari sulla base degli importi spettanti indicati dal Ministero stesso.