Art. 12.
                    Erogazione delle agevolazioni

  1.  Le  agevolazioni  sono  erogate  per  stati  di avanzamento del
programma complessivo, secondo il piano delle erogazioni definito con
il  decreto  di  cui  all'art.  11,  in numero non superiore a cinque
erogazioni,   l'ultima   delle  quali  non  inferiore  al  20%  delle
agevolazioni  concesse.  La  prima  erogazione puo' essere disposta a
titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria
o  polizza  assicurativa, nel limite massimo del 25% del totale delle
agevolazioni   concesse.   Ai   fini  dell'erogazione  per  stato  di
avanzamento  i  costi  sostenuti non devono essere inferiori a quelli
determinati  nel  suddetto  piano di erogazione per ciascuno stato di
avanzamento.
  2.  Le  richieste  di erogazione sono presentate e sottoscritte dal
legale   rappresentante  dell'impresa  «referente  del  programma»  e
sottoscritte  altresi' dai legali rappresentanti dei singoli soggetti
beneficiari che hanno realizzato le attivita' comprese nello stato di
avanzamento  per  cui  si  richiede l'erogazione. Le richieste devono
essere  corredate da un rapporto tecnico sulle attivita' realizzate e
dalla  documentazione  comprovante  le  spese sostenute, indicata nel
decreto  di  cui  all'art.  11.  Ai  fini  dell'ultima  erogazione la
richiesta  e'  trasmessa  entro  6 mesi dalla data di ultimazione del
programma e il rapporto tecnico deve relazionare in merito all'intero
programma realizzato nonche' al raggiungimento degli obiettivi.
  3.  Il  Ministero  esamina  gli  stati  di  avanzamento presentati,
sottoponendo  all'Agenzia  la  documentazione  necessaria per l'esame
tecnico-scientifico  volto  a verificare la rispondenza dei risultati
intermedi   e   finali  rispetto  alle  specifiche  del  programma  e
l'ammissibilita'  tecnica  delle  attivita'  rendicontate rispetto ai
risultati raggiunti.
  4.  Le  agevolazioni sono erogate dal Ministero alla banca indicata
nella  domanda  di  agevolazioni,  presso la quale e' acceso un conto
corrente  dedicato  al programma e che provvede a trasferire le somme
ai  singoli  beneficiari  sulla base degli importi spettanti indicati
dal Ministero stesso.