Art. 14.
                               Revoche

  1.  Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte nel
caso di:
    a) mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 7;
    b) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 8;
    c) mancata realizzazione del programma;
    d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma,
fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed
eventi sopravvenuti e non prevedibili;
    e) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno
dalle  date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto
di cui all'art. 11.
    f)  in  tutti gli altri casi previsti nel decreto di cui all'art.
11  in  relazione  alle  caratteristiche tecniche e alle modalita' di
realizzazione del programma.
  2.  In  caso  di  revoca,  le  agevolazioni erogate sono restituite
maggiorate degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 10 luglio 2008

                                                 Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 281