Art. 14. Revoche 1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte nel caso di: a) mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 7; b) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 8; c) mancata realizzazione del programma; d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; e) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di cui all'art. 11. f) in tutti gli altri casi previsti nel decreto di cui all'art. 11 in relazione alle caratteristiche tecniche e alle modalita' di realizzazione del programma. 2. In caso di revoca, le agevolazioni erogate sono restituite maggiorate degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2008 Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 281