Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C
323/01)  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
30 dicembre 2006;
    b) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti  ad  acquisire  nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto  nuovi  prodotti,  processi  o servizi o permettere un notevole
miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende
la  creazione  di  componenti  di sistemi complessi necessaria per la
ricerca  industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    c) «sviluppo     sperimentale»:    acquisizione,    combinazione,
strutturazione  e  utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura  scientifica,  tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di
produrre  piani,  progetti o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'  trattarsi  anche  di  altre
attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione
e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali   attivita'  possono  comprendere  l'elaborazione  di  progetti,
disegni,  piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a
uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione
di  prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati  a  esperimenti  tecnologici  e/o  commerciali,  quando  il
prototipo  e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo
costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini   di   dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,  ulteriore
sfruttamento  di  progetti  di  dimostrazione  o di progetti pilota a
scopo  commerciale  comporta  la deduzione dei redditi cosi' generati
dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione
e  al  collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non
siano  impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o
per  finalita'  commerciali.  Lo  sviluppo sperimentale non comprende
tuttavia  le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate
a  prodotti,  linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti  e  altre  operazioni in corso, anche quando tali modifiche
rappresentino miglioramenti;
    d) «PMI»:  le  imprese classificate di piccola o media dimensione
secondo  i  criteri  stabiliti nell'allegato n. 1 al Regolamento (CE)
70/2001  del  12 gennaio  2001,  come modificato dal Regolamento (CE)
364/2004  del  25 febbraio  2004,  e  nel  decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 18 aprile 2005;
    e) «grandi   imprese»:   le   imprese  che  non  rientrano  nella
definizione di PMI;
    f) «organismo  di  ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale
un'universita'  o  un  istituto di ricerca, indipendentemente dal suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte  di  finanziamento,  la cui finalita' principale consiste nello
svolgere  attivita'  di  ricerca di base, di ricerca industriale o di
sviluppo   sperimentale  e  nel  diffonderne  i  risultati,  mediante
l'insegnamento,  la  pubblicazione  o il trasferimento di tecnologie;
tutti  gli  utili  sono  interamente  reinvestiti  nelle attivita' di
ricerca,  nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le
imprese  in  grado  di  esercitare  un'influenza  su  simile ente, ad
esempio  in  qualita'  di  azionisti  o  membri,  non godono di alcun
accesso  preferenziale  alle  capacita' di ricerca dell'ente medesimo
ne' ai risultati prodotti;
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
    h) «Agenzia»:  l'Agenzia  per  la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione  di  cui  all'art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.