Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006; b) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; d) «PMI»: le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005; e) «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI; f) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti; g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; h) «Agenzia»: l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.